La Corte di Cassazione ha stabilito nella sentenza n. 5892/2019 che, qualora gli imputati siano assolti dall’imputazione penale poiché si rileva in giudizio solo una colpa lieve, l’assoluzione si estende anche agli effetti civili.
Corte di Cassazione - sez. IV pen. - sent. 5892/2019: nell'ambito della responsabilità medica l’assoluzione per colpa lieve si estende alle statuizioni civili
8 gennaio 2019
Le imputate di questo caso erano state accusate di aver agito con colpa per «imprudenza, imperizia e negligenza», in riferimento al reato di cui all'art. 589 cod. pen., poiché non avevano effettuato accertamenti diagnostici più approfonditi i quali avevano portato ad un aggravamento della neoplasia della paziente.
La Corte di Appello di Bologna aveva precedentemente assolto le imputate, accusate del reato di omicidio colposo e condannate in primo grado dal Tribunale di Modena nel 2016, perché il fatto non costituiva reato. Essa aveva rilevato che i mancati accertamenti diagnostici avevano evidenziato la presenza di una colpa lieve, penalmente non rilevante. La Corte distrettuale aveva poi confermato le statuizioni civili già pronunciate dal Tribunale.
L'Azienda Unità Sanitaria di Modena si era opposta a tale sentenza ricorrendo in Cassazione, in qualità di responsabile civile, adducendo la violazione degli art. 538 e 605 cod. pen. poiché aveva sostenuto che nel caso in cui vi fosse un’assoluzione, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 578 cod. proc. pen., il giudicante non fosse legittimato a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento.
Secondo quanto stabilito dal responsabile civile, la Corte di Appello, avendo assolto le imputate, non avrebbe potuto condannarle in solido al risarcimento dei danni.
Il responsabile civile sottolineava inoltre che erano state le imputate a ricorrere in Appello e dunque, l'impugnazione si era estesa agli effetti della pronuncia sulla domanda risarcitoria secondo quanto stabilito dall’articolo 574, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso per i seguenti motivi:
- La Giurisprudenza ha rilevato la stretta connessione presente fra azione penale e azione civile nei vari gradi di impugnazione. (Punto 2)
- L’art. 538 comma 1 cod. proc. pen. prevede che il giudice penale si pronunci sulla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile «quando pronuncia sentenza di condanna». (Punto 2.1)
- L'art. 3 comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, tratta della responsabilità penale colposa in ambito sanitario e stabilisce che «l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve». La Corte di Cassazione ha stabilito che si considera penalmente irrilevante la colpa lieve purché siano state osservate le linee guida o le pratiche terapeutiche mediche virtuose riconosciute dalla comunità scientifica. (Punto 3.1)
- L'art. 590-sexies cod. pen., introdotto dall'art. 6 della legge n. 24 del 2017, prevede che qualora l'evento lesivo si sia verificato in ambito sanitario, a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero le buone partiche clinico-assistenziali, sempre che risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'art. 590-sexies prevede una causa di non punibilità applicabile ai fatti inquadrabili nel paradigma dell'art. 589 o di quello dell'art. 590 cod .pen., che opera nei soli casi in cui l'esercente la professione sanitaria abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse. (Punto 3.2)
La Corte di Appello che aveva giudicato il caso non aveva precisato se alla fattispecie si applicava il decreto Balduzzi, abrogato dalla legge n. 24 del 2017, e non ha specificato il profilo di colpa generica, si è limitata solamente ad affermare che il caso rientrava nella colpa di grado lieve.
Da ciò la Corte di Cassazione ha dedotto che la Corte di Appello abbia voluto applicare ultrattivamente, in bonam partem, l’art. 3 comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, norma che aveva portato ad una abolitio criminis parziale degli artt. 589 e 590 cod. pen.
La Cassazione rileva inoltre che la sentenza «non può che essere qualificata come sentenza assolutoria di merito: la Corte di Appello, in ragione del lieve grado di colpa accertato in giudizio, ha reputato che la condotta delle imputate rientrasse nell'ambito applicativo dell'esonero di responsabilità, per colpa lieve, sancito dall'art. 3, legge n. 189 del 2012 …., ma ha erroneamente confermato le statuizioni civili che erano contenute nella sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale» (Punto 5).
La Cassazione ha annullato quindi la sentenza senza rinvio per quanto riguarda le statuizioni civili che vengono eliminate oltre che per l’Azienda sanitaria coinvolta e ricorrente, anche per le due dottoresse imputate.
Il testo completo della decisione è disponibile nel box download.