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Corte di Cassazione - sez. IV pen. - sent. 8080/2017: limiti della responsabilità di medico e infermiere
20 febbraio 2017

La IV sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato e rinviato alla Corte di appello di Catania una sentenza di condanna di un medico e di un infermiere per lesioni personali colpose, per non aver adeguatamente vigilato un paziente nella fase di risveglio al termine di una operazione chirurgica, ritenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto scindere le responsabilità dei due professionisti.

Numero
8080
Anno
2017

Con la sentenza n. 3336/15, la Corte di Appello di Catania confermava la condanna a sei mesi di reclusione ciascuno, emessa dal Tribunale di Catania in data 23/04/2014 nei confronti di un medico anestesista e di un infermiere, ritenuti responsabili del reato di lesioni personali colpose, per non aver adeguatamente vigilato un paziente al termine di un’operazione chirurgica, così non accorgendosi di un arresto respiratorio che comportava un successivo arresto cardio circolatorio con conseguenti lesioni gravissime derivate alla prolungata ipossia cerebrale con successivo stato di coma.

Avverso tale sentenza i due professionisti hanno proposto ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla posizione del medico anestesista, riconoscendo come il Giudice dell’appello sia incorso in un difetto motivazionale circa la valutazione del grado della colpa, non tenendo nella dovuta considerazione la distinzione tra la cd. “fase di risveglio” e la cd. “fase di recupero”, “…la prima affidata in via prioritaria al medico che deve intervenire con le manovre tecniche necessarie a ripristinare le normali funzioni vitali (nella specie correttamente assolta), la seconda affidata prioritariamente al personale infermieristico, per la quale è richiesta la assidua sorveglianza del paziente per controllare l’evoluzione della situazione e sollecitare l’intervento del medico ove necessario” (cfr. par. 8.5).

Contrariamente a quanto previsto dalle raccomandazioni S.I.A.A.R.T.I. e dal Protocollo per la Sorveglianza Post- Anestesiologica, vigente nell’ospedale, la sentenza si è limitata ad affermazioni generiche circa l’obbligo di sorveglianza da parte del medico, considerando tale obbligo del tutto identico e sovrapponibile a quello dell’infermiere anche nella "fase di recupero", laddove, secondo la Corte di Cassazione, appare invece ragionevole ritenere che la sorveglianza può essere assicurata da uno solo dei due soggetti ed anzi prioritariamente dall’infermiere.

Alla luce di quanto riportato, i giudici della Suprema Corte hanno annullato la sentenza della Corte d’appello, limitatamente alla posizione del medico anestetista, il quale aveva, quindi, terminato il suo ruolo primario, sottolineando come invece occorrerà valutare se nella condotta tenuta dall’infermiere, il quale si è allontanato nella fase in cui avrebbe dovuto monitorare costantemente il paziente, sia ravvisabile colpa grave.

Il testo completo della sentenza è disponibile a questo link e nel box download.

Irene Pollini
Pubblicato il: Lunedì, 20 Febbraio 2017 - Ultima modifica: Venerdì, 28 Giugno 2019
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