La Corte di Cassazione ha stabilito che i giudici hanno l’onere di verificare se la condotta colposa del sanitario possa rientrare nell’ambito della più favorevole disciplina introdotta dal decreto Balduzzi, in luogo della legge Gelli-Bianco.
Corte di Cassazione - sez. IV - sent. n. 885/2019: applicazione della più favorevole disciplina del c.d. decreto Balduzzi, in luogo della legge Gelli-Bianco
8 maggio 2019
Durante un parto cesareo un ginecologo ospedaliero aveva provocato una ferita cutanea al nascituro. La corte distrettuale delineando la condotta colposa imputata al medico si era in particolare soffermata sul fatto che a questi fossero ben noti i rischi connessi all'intervento prescelto, alla luce del quadro clinico della partoriente. Tali valutazioni, avrebbero imposto al professionista un particolare grado di prudenza e cautela. La corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, osservava come ci si trovasse di fronte a un caso di colpa per imprudenza, che non consente l’applicazione dell’art 590-sexies, cod.pen.
Al contrario, secondo la difesa dell’imputato, si trattava invece di una ipotesi di colpa lieve per imperizia e non già per imprudenza; per questo la stessa aveva proposto ricorso per Cassazione, contro la sentenza di appello adducendo la violazione di legge e il vizio motivazione in relazione dell’art 590- sexies cod. pen.
La corte di Cassazione analizza l'evoluzione normativa in materia, notando che:
«La distinzione tra culpa levis e culpa lata aveva acquisito una nuova considerazione alla luce della disposizione, in tema di responsabilità sanitaria, che era contenuta nell’oggi abrogato art.3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n.158, convertito in modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n.189, ove era tra l’altro stabilito: “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”».
Questa norma (contenuta nel cd. decreto Balduzzi) aveva ristretto l’area penalmente rilevante solo alla colpa grave dando origine a una abolitio criminis parziale degli art.589 e 590 cod.pen.
Successivamente, la disciplina è stata nuovamente innovata dalla legge n. 24/2017 (cd. legge Gelli-Bianco): in questo frangente il legislatore ha deciso di limitare l’esclusione di responsabilità medica solamente nei casi riconducibili alla colpa lieve per imperizia.
I giudici di legittimità evidenziano che, nel caso in cui per il fatto lesivo verificatosi emergano profili di colpa per negligenza, per i fatti accaduti prima del 2017, può assumere ancora rilevanza l’art.3 del d.l. 13 settembre 2012, n.158, oggi abrogato, in quanto disciplina più favorevole rispetto alla successiva prevista dalla legge Gelli-Bianco. Essa escludeva, infatti, la responsabilità in relazione alle contestazioni per comportamenti del sanitario connotati da imprudenza con configurazione di colpa lieve.
Nel caso in esame erano stati accertati, in capo all’imputato, profili di colpa lieve per imprudenza per fatti avvenuti prima del 2017. Di conseguenza, si sarebbe imposta, secondo quanto stabilito dalla corte una verifica circa l’operatività della disciplina più favorevole prevista dalla legge 189 del 2012, verifica del tutto omessa da parte dei giudici di secondo grado.
In conclusione, la sentenza di secondo grado deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione; agli effetti civili, invece, essa deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, perché si proceda a un nuovo giudizio alla luce dei principi di diritto sopra richiamati.