In una causa per responsabilità penale del medico imputato del reato di procurato aborto (art. 17 l.n. 194/1978) la Corte di Cassazione ha ribadito che è esclusa la responsabilità del medico nel caso in cui questi abbia rispettato le indicazioni di metodo accreditate dalla comunità scientifica, ma che ciò non può prescindere dalla considerazione dei segnali di pericolo concretamente evidenziati nel singolo caso.
Corte di Cassazione - sez. V pen. - sent. 11804/14: responsabilità del medico e art. 3 d.l. Balduzzi
13 febbraio 2014
A fronte di accertamenti che evidenzino pericoli per la salute del paziente non si può configurare nell’ipotesi di colpa lieve il comportamento del medico che non ne percepisca l’effettiva gravità. Non si applicherà dunque l'articolo 3 della legge 189/2012 che «esclude la rilevanza della colpa lieve con riferimento a quelle condotte che abbiano osservato linee guida o pratiche terapeutiche mediche virtuose, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica».
Fra i motivi di ricorso l’imputata aveva sostenuto di essersi attenuta alle linee guida rilevanti nel caso di specie e che l’eventuale errore sarebbe derivato da un «adattamento delle direttive di massima alle evenienze del caso concreto».
La Suprema Corte concorda con i giudici di merito nell’evidenziare che «l’imputata non rispettò affatto le elementari linee guida della professione, atteso che il caso concreto non presentava alcuna peculiarità, ma evidenziava semplicemente una riconoscibile situazione di pericolo di una gravidanza a rischio […]».
Il testo completo della decisione è disponibile nel box download.