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Corte di Cassazione - sez. V pen. - sent. 39771/2017: annullata condanna per delitto colposo di interruzione di gravidanza nei confronti di due ostetriche per mancanza del nesso di causalità
31 maggio 2017

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna in appello di due ostetriche per il reato colposo di interruzione di gravidanza.

Numero
39771
Anno
2017

La Corte d’appello di Salerno ha condannato due ostetriche, ritenute colpevoli di aver cagionato l’interruzione di gravidanza di una paziente. Le due infatti, dopo aver rilevato sofferenza fetale tramite tracciato cardio-tocografico, hanno avvisato telefonicamente il medico privato della donna ma non hanno richiesto l’intervento del medico presente nella casa di cura nella quale la gestante era ricoverata. Questo ha comportato un grave ritardo nell’intervento. Il medico privato della donna ha disposto solo successivamente il ricovero in ospedale dove il feto veniva partorito già morto.

Le ostetriche, condannate per delitto colposo di interruzione di gravidanza, sono state condannate anche in sede civile a risarcire il danno e le spese.

Le due propongono ricorso contro la sentenza di condanna della Corte d’appello.

Il difensore lamenta:

-    Il profilo della colpa: le due ricorrenti infatti avevano svolto tutti i compiti loro prescritti eseguendo i regolari controlli e il tracciato cardio-tocografico, inoltre, in aggiunta a quanto richiesto, hanno avvertito telefonicamente il medico privato della donna.  Il medico stesso, all’esito del primo tracciato, aveva dato indicazioni di non intervenire, e solamente dopo aver ripetuto l'esame aveva disposto il ricovero in ospedale.

-    Il nesso di causalità: i giudici si sono basati su un’analisi solo statistica senza tener conto del caso concreto. La difesa esprime dubbi riguardo alla probabilità della sopravvivenza del feto, anche se si fossero eseguite le condotte doverose. Il tracciato irregolare non è stato sufficientemente preso in considerazione dai giudici di merito, inoltre il consulente di parte ha evidenziato come le patologie del feto e il fatto che fosse molto prematuro avrebbero difficilmente portato ad un esito positivo del parto.

La Corte ritiene i ricorsi fondati.

La precedente giurisprudenza evidenzia la doverosità per l’ostetrica di richiedere l’intervento del medico nei casi di sofferenza fetale.

Nel caso di specie le ostetriche si sono limitate ad avvertire il medico privato della donna senza richiedere l’assistenza del medico di turno della struttura nella quale la gestante era ricoverata, fatto che integra il delitto colposo per negligenza.

Non rileva invece la perizia dimostrata dalle ostetriche nel comprendere la gravità della situazione:  proprio tale perizia, infatti, avrebbe dovuto imporre il ricovero immediato presso una struttura appropriata.

Per quanto concerne il nesso di causalità, nel caso in esame, è stato compiuto un ragionamento contro-fattuale nella fase argomentativa della sentenza. Dalle informazioni fornite, si evince che la condizione patologica della gestante era estremamente grave: i problemi di coagulazione del sangue, che già avevano contraddistinto le precedenti gravidanze, si erano manifestati nuovamente e la donna era arrivata nella casa di cura con forti dolori, ma ad uno stadio particolarmente precoce per il parto (26esima settimana); solamente dopo 24 ore è stato disposto il ricovero in ospedale.

Il ritardo è stato giudicato significativo ma non determinante per impedire il danno e non risulta nella sentenza di merito che l’ipotesi di un pronto intervento avrebbe permesso il superamento della crisi, poiché non è stato chiarito dai giudici di merito quale fosse la gravità della sofferenza fetale e quanto oggettivamente il personale infermieristico abbia inciso sull’aggravamento della situazione.

Manca dunque la prova del nesso causale perché non si è in grado di affermare che un provvedimento tempestivo avrebbe impedito la morte intrauterina del feto. Inoltre si deve sottolineare come alle ostetriche non spetti decidere sul parto, limitandosi il loro compito a fornire tutte le informazioni al medico, affinché questi possa decidere sulla necessità di un’operazione chirurgica.

Nel box download il testo della sentenza.

Ludovica Gaffuri
Pubblicato il: Mercoledì, 31 Maggio 2017 - Ultima modifica: Giovedì, 27 Giugno 2019
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