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Corte di Cassazione - sez. VI civ. - ord. 13252/2016: straniero irregolare e diritto alla salute
27 giugno 2016

La Cassazione, accogliendo il ricorso contro una decisione del Giudice di Pace di Roma che aveva avvallato il provvedimento di espulsione nei confronti di una cittadina peruviana, ha stabilito che la necessità di seguire un rigido protocollo post-operatorio costituisce un motivo di salute ostativo all’espulsione.

Numero
13252
Anno
2016

Una cittadina si era sottoposta ad un intervento chirurgico di asportazione di ovaie, tube e utero per tumore. Il Giudice di Pace non aveva accolto il suo ricorso avverso il provvedimento di espulsione, rilevando che la stessa non aveva presentato alcuna domanda di permesso di soggiorno per motivi di salute.

Secondo la Cassazione, «la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero, che comunque si trovi nel territorio nazionale, impedisce l'espulsione nei confronti di colui che dall'immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita (Cass_ 1690/2005, 20561/2006, 1531/2008, 7615/2011, 14500/2013)».

Il testo dell’ordinanza è disponibile nel box download.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Lunedì, 27 Giugno 2016 - Ultima modifica: Lunedì, 17 Giugno 2019
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