La Corte di Cassazione ha stabilito l’inesistenza del nesso causale tra vaccino e autismo.
Corte di Cassazione - sez. lav. - sent. 12427/2016: nesso causale tra vaccino e autismo
3 marzo 2016
La pronuncia della Cassazione ha avuto origine da una domanda di risarcimento proposta nei confronti del Ministero della Salute. Il ricorrente riteneva che il figlio, cui era stato somministrato un vaccino contro morbillo, rosolia e parotite, avesse subito un danno consistente nell’insorgere del disturbo dell’autismo.
La domanda era stata rigettata sia in primo grado che in appello, perché era stata esclusa l’esistenza del nesso causale tra il vaccino e l’autismo.
In conseguenza del rigetto della domanda viene presentato ricorso in Cassazione. In questa sede il ricorrente ha enunciato gli errori di fatto che la Corte d’appello avrebbe commesso nel decidere la causa. Precisamente il ricorrente sosteneva che la Corte avesse travisato i risultati delle relazioni giungendo alla conclusione che l’autismo derivi da una interruzione nello sviluppo cerebrale in una fase precoce della vita intrauterina. Il ricorrente, infatti, sottolineava che le relazioni mettevano in evidenza che l’eziopatogenesi della malattia poteva essere dovuta ad una molteplicità di fattori. Infine il ricorrente lamentava l’errore della Corte nell’aver ritenuto che il ritardo nello sviluppo posturale, nella deambulazione e nello sviluppo del linguaggio si fosse verificato prima dell’inoculazione del vaccino.
La Cassazione ha ritenuto insussistenti gli errori allegati dal ricorrente.
I giudici hanno precisato che la valutazione della sussistenza del nesso causale è stata oggetto di specifico esame da parte dei consulenti ed ha sottolineato che tutti gli esperti avevano escluso la presenza del nesso causale tra il vaccino e l’autismo. Inoltre, la Corte, per poter decidere il caso, ha anche tenuto conto della letteratura scientifica esistente sul tema. Infine, l’ultimo errore è considerato dalla Corte ininfluente ai fini dell’accoglimento del ricorso poiché il giudice d’appello non ha fondato la sua decisione sulla base di questo elemento, ma sulla letteratura scientifica richiamata dai consulenti. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato.
Il testo della sentenza è disponibile nel box download.