La Corte di Cassazione ha confermato che il singolo ha diritto all’indennizzo per i danni subiti a causa delle vaccinazioni raccomandate antimeningococciche, escludendo che tale indennizzo spetti soltanto nel caso in cui la vaccinazione rientri tra quelle obbligatorie.
Corte di Cassazione – sez. lavoro – ord. 16875/2024: indennizzo vaccinazioni raccomandate antimeningococciche
19 giugno 2024
Il caso e la pronuncia della Corte costituzionale n. 129/2023
Il caso di specie ha ad oggetto il diritto all’indennizzo «per la menomazione all’integrità psico-fisica conseguita alla vaccinazione antimeningococcica» nei confronti di un minore che a tale profilassi era stato sottoposto in data 20 febbraio 2008 ed origina dall’impugnazione di una sentenza della Corte d’Appello di Brescia con cui si era ritenuto riconoscibile tale indennizzo sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1 co. 1 Legge n. 210 del 1992 (“Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”). L’ambito di applicazione di tale norma, infatti, che riconosce una tutela indennitaria per le sole vaccinazioni obbligatorie («[c]hiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge»), è stato nel corso del tempo ampliato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che vi ha ricompreso anche alcune vaccinazioni raccomandate.
La Corte di Cassazione dinnanzi alla quale era stata impugnata la pronuncia della Corte territoriale, tuttavia, aveva ritenuto di non poter applicare estensivamente la norma in questione e, pertanto, sollevava questione di legittimità costituzionale, lamentando l’illegittimità dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 nella parte in cui «[...] non prevede che il diritto all’indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge e alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antimeningococcica», in quanto non vi è ragione di differenziare il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui sia promosso dalla pubblica autorità.
La Corte costituzionale, pertanto, è intervenuta con la sentenza n. 129/2023 dichiarando tuttavia inammissibili le questioni sollevate dalla Cassazione e questo poiché non era stato tenuto adeguatamente in considerazione il quadro normativo rilevante per il caso di specie e, in particolare, l’art. 5 quater del d.l. n. 73 del 2017.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione accoglie le indicazioni espresse nella sentenza della Corte costituzionale e, in particolare, esamina il quadro normativo di riferimento.
Il d.l. n. 73/2017, infatti, nella sua formulazione originaria, ha previsto la vaccinazione antimeningococcica, sia di gruppo B, sia di gruppo C, come obbligatoria. In sede di Legge di conversione (L. n. 119/2017), invece, la vaccinazione in oggetto è stata espulsa dall'elenco di quelle obbligatorie (art. 1 co. 1 d.l. cit.) ed inserita, insieme ad altre, in un differente catalogo, relativo alle vaccinazioni raccomandate (art. 1 co. 1 quater d.l. cit.).
Ciò posto, in questa sede, rileva in particolare la previsione dell'art. 5-quater del D.L. nr. 73 del 2017, inserito a sua volta in sede di conversione. Tale articolo stabilisce che «(l)e disposizioni di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica".
Tale norma, tuttavia, porta con sé delle variabili interpretative sia in relazione all’ambito di applicazione sia sotto il profilo temporale.
Seguendo le argomentazioni sviluppate dalla Corte costituzionale nella sent. 129/2023, la Cassazione conclude sostenendo che:
- l’art. 5-quater vada riferito a tutte le vaccinazioni richiamate nell’art. 1 d.l. cit. e non solo a quelle obbligatorie;
- la stessa norma possa essere applicata retroattivamente alla sua entrata in vigore.
Nel caso di specie, dunque, il danno derivato dalla vaccinazione raccomandata antimeningococcica è indennizzabile e, pertanto, il ricorso del Ministero della Salute va respinto.
La Corte inoltre considera inammissibili altri due motivi di ricorso, relativi alla sussistenza del nesso di causalità fra malattia e vaccinazione, che non si collocano nel perimetro degli errori di diritto sindacabili dalla Cassazione.
Il testo della decisione è disponibile nel box download.
Vedi anche:
- D. L. 73/2017: disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale;
- L. 119/2017: "Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale";
- Corte costituzionale - sent. 5/2018: non irragionevolezza dell’intervento normativo che ha esteso a 10 il novero delle vaccinazioni obbligatorie in Italia;
- Corte costituzionale – sent. 129/2023: la Corte dichiara inammissibile la questione sollevata in tema di indennizzo per le vaccinazioni non obbligatorie.