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Corte di Giustizia UE - C.D. v. S.T. ; Z. v. Board of management of a community school: congedo per maternità e surrogacy
18 marzo 2014

Con le sentenze C-167/12 e C-363/12 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che non è contrario al diritto dell’Unione negare il congedo di maternità ad una “madre committente”, che abbia avuto un figlio mediante ricorso a surrogazione di maternità.

Numero
C‑167/12; C‑363/12
Anno
2014

In riferimento alla direttiva 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, la Corte ha chiarito che lo scopo di tale atto è quello di tutelare uno specifico gruppo, costituito da donne che si trovino in condizioni di vulnerabilità derivate dalla gravidanza e che il congedo per maternità debba dunque essere subordinato al fatto che la lavoratrice abbia portato avanti una gravidanza e abbia dato alla luce il bambino. Questo varrebbe anche nel caso in cui la madre “committente” allatti o sia in grado di allattare il bambino.

Con riguardo poi alla direttiva sulla parità di trattamento (Direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego) i giudici di Lussemburgo hanno affermato che il diniego di congedo non rappresenterebbe una discriminazione basata sul sesso, visto che nemmeno il “padre committente” sarebbe titolato ad ottenere tale beneficio. Inoltre, negare il beneficio non causerebbe alle lavoratrici di sesso femminile uno svantaggio rispetto ai lavoratori uomini, dovendosi così escludere il rischio di una discriminazione indiretta.

In uno dei due casi (Z versus A Government Department and the Board of Management of a Community School) il congedo di maternità era stato escluso perché il diritto irlandese non prevede una disciplina per la surrogazione di maternità. N questo caso l’Avvocato generale aveva escluso che si fosse perpetrate una discriminazione nei confronti della madre “committente”, quiparando la sua situazione a quella di una madre adottiva che non vede però tutelata la propia posizione in maniera uniforme nei diversi Stati membri dell’Unione.

Nell’altro caso (C.D. v. S.T.), incardinato nell’ordinamento britannico che disciplina invece la possibilità di fare ricorso alla maternità surrogata, l’avvocato generale aveva sostenuto l’opinione che si dovesse suddividere il periodo del congedo di maternità fra la gestante e la madre “committente”.

Nel box download i testi in italiano, inglese e francese di entrambe le decisioni e le conclusioni degli Avvocati Generali.

Marta Tomasi
Pubblicato il: Martedì, 18 Marzo 2014 - Ultima modifica: Giovedì, 06 Giugno 2019
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