Vai menu di sezione

Corte di Giustizia UE – C.Z. e altri c. Ilva: inquinamento e pericoli per la salute umana
25 giugno 2024

Il 25 giugno 2024 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, durante il ricorso incidentale sollevato dal tribunale di Milano in una controversia riguardante lo stabilimento Ilva, ha affermato che la nozione di “inquinamento” ai sensi della Direttiva 2010/75 relativa alle emissioni industriali include sia i danni all’ambiente che quelli sulla salute umana ed entrambi gli aspetti devono essere valutati nel procedimento di rilascio e di riesame per l’autorizzazione per l’esercizio di un’attività industriale.

Numero
C-626/22
Anno
2024

Numerosi abitanti della zona di Taranto (ove è sita l’Ilva) si sono rivolti con un’azione collettiva al Tribunale di Milano per chiedere la tutela dei loro diritti alla salute, alla serenità e alla tranquillità nello svolgimento della loro vita nonché del loro diritto al clima, diritti attualmente violati dall’attività produttiva dello stabilimento Ilva e dalle sue emissioni ambientali nocive.

Durante il processo, il Tribunale di Milano si è rivolto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) tramite un rinvio incidentale di tipo interpretativo. In particolare, la Corte interna solleva tre questioni riguardanti l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ovvero un provvedimento autorizzativo necessario ad alcune aziende il cui procedimento di rilascio mira a verificare la compatibilità ambientale di una determinata attività, alla luce e della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.

Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se, alla luce della direttiva europea, il procedimento di rilascio (o di riesame) del provvedimento AIA debba tener conto oltre che dell’impatto di quell’attività sull’ambiente anche sulla salute umana.

Sul punto, la Corte sottolinea che la protezione dell’ambiente e della salute umana sono due aspetti strettamente interconnessi nella politica ambientale dell’Unione Europea. La direttiva 2010/75, che stabilisce norme per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento derivante da attività industriali, contribuisce a garantire il diritto di ciascuno a vivere in un ambiente salubre. Infatti, la Corte osserva che il termine “inquinamento” ai sensi di tale direttiva si riferisce a danni che possono colpire sia l’ambiente sia la salute umana, a differenza di quanto invece ha sostenuto il governo italiano secondo cui la direttiva non faceva alcun riferimento ai danni sanitari.

Di conseguenza, il gestore di un’installazione, nel procedimento di rilascio o riesame dell’autorizzazione all’esercizio, deve fornire nella richiesta informazioni adeguate sulle emissioni e garantire la conformità alle disposizioni della direttiva, valutando costantemente oltre che l’impatto ambientale anche quello sanitario delle proprie attività. Anche le autorità competenti devono includere tale valutazione nei procedimenti di rilascio e revisione dell’autorizzazione, facendola diventare un requisito per la concessione o la revisione della stessa. Nel caso specifico, l’impatto delle sostanze inquinanti emesse dallo stabilimento Ilva (come polveri sottili PM2,5 e PM10, rame, mercurio e naftalene) non è stato adeguatamente valutato nelle autorizzazioni ambientali concesse.

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2010/75 debba essere interpretata nel senso che, ai fini del rilascio o del riesame di un’autorizzazione all’esercizio di un’installazione ai sensi di tale direttiva, l’autorità competente deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell’attività industriale di cui trattasi, tutte quelle oggetto di emissioni che siano scientificamente note come nocive derivanti dall’attività dell’installazione interessata, comprese quelle generate da tale attività che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di tale installazione (par. 106).

La Corte, rispondendo positivamente a tale questione, afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ilva e dal governo italiano, la valutazione delle autorità competenti deve tenere conto, oltre delle sostanze inquinanti previste in base alla natura dell’attività, anche di tutte le altre sostanze nocive che potrebbero essere emesse in quantità significative. In particolare, in base al principio di prevenzione, la quantità di sostanze inquinanti autorizzata deve essere correlata al loro grado di pericolosità. Di conseguenza, il gestore deve includere nella richiesta di autorizzazione informazioni dettagliate sul tipo, sulla quantità e sugli effetti potenzialmente nocivi delle emissioni, affinché le autorità possano stabilire limiti adeguati. Inoltre, il riesame di un’autorizzazione non può limitarsi ai soli inquinanti previsti nell’autorizzazione iniziale, poiché bisogna considerare anche le emissioni effettivamente generate durante la gestione dell’impianto.

L’ultima questione concerne i tempi concessi per l’adeguamento dell’installazione alle nuove condizioni di autorizzazione. La Corte chiarisce che, secondo la direttiva 2010/75, per impianti come l’Ilva e considerate le numerose proroghe, l’adeguamento doveva avvenire entro febbraio 2016. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, il gestore dovrebbe adottare immediatamente tutte le misure necessarie per garantire il rispetto di tali condizioni.

In conclusione, la Corte afferma che la normativa italiana non è in linea con la Direttiva europea, in quanto, nonostante siano stati individuati pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana causati dallo stabilimento Ilva, il termine per conformarsi alle misure di protezione dell’ambiente e della salute umana è stato oggetto di ripetute proroghe.

Di conseguenza, il Tribunale di Milano, chiamato a valutare se l’esercizio dell’acciaieria Ilva dovrà essere sospeso, dovrà tenere in considerazione i possibili pericoli per l’ambiente e la salute umana, in linea con la decisione della CGUE.

Il testo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.

Sibilla Pianta
Pubblicato il: Martedì, 25 Giugno 2024 - Ultima modifica: Mercoledì, 18 Settembre 2024
torna all'inizio