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Corte di Giustizia UE – Smits e Peerbooms: rimborso cure mediche ricevute in un altro Stato membro
12 luglio 2001

Nella causa C-157/99, la Corte di Giustizia, pronunciandosi su una questione pregiudiziale relativa al rimborso di spese di ospedalizzazione sostenute in uno Stato membro diverso da quello di residenza, ha affermato che gli artt. 59 e 60 del Trattato non ostano ad una normativa nazionale che subordini il rimborso di spese per cure ospedaliere ricevute all'estero ad una previa autorizzazione da parte della cassa malattia d'iscrizione; i criteri sulla base dei quali rilasciare tale autorizzazione devono però essere conformi all'interpretazione fornita dalla Corte.

Numero
C-157
Anno
1999

La questione pregiudiziale viene sollevata da un giudice dei Paesi Bassi, nell'ambito di due controversie pendenti:

a. Smits, coniugata Garaets, v. Stichting VGZ

La signora Smits, affetta dal morbo di Parkinson chiedeva alla cassa malattia olandese cui era iscritta il rimborso delle spese relative alle cure ricevute in Germania, nell'ambito di un trattamento specialistico per la propria patologia. La Stichting VGZ opponeva un diniego, motivato dal fatto che un trattamento adeguato e soddisfacente del morbo di Parkinson era disponibile nei Paesi Bassi e che non vi era alcuna necessità medica che giustificasse il trattamento ricevuto all'estero.

La signora Smits ricorre avverso il diniego dinanzi al giudice nazionale, il quale rileva che il rifiuto della cassa malattia era fondato poiché il trattamento non poteva essere considerato usuale e poiché era disponibile nei Paesi Bassi un trattamento soddisfacente ed adeguato.

b. Peerbooms v. Stichting CZ

Il signor Peerbooms, in coma in seguito ad un incidente stradale, dopo essere stato ricoverato nei Paesi Bassi, veniva trasferito in stato vegetativo in Austria, per essere sottoposto ad una speciale terapia intensiva. Tale tecnica era in uso solo sperimentale nei Paesi Bassi e il signor Peerbooms sarebbe stato escluso dalla sperimentazione per motivi di età.

Alla richiesta di autorizzazione necessaria per il rimborso delle spese da sostenersi all'estero, la Stichting CZ opponeva un diniego, poiché cure adeguate potevano essere ottenute nei Paesi Bassi presso una struttura con la quale la cassa malattia era convenzionata.

Al risveglio dal coma, l'uomo ricorre avverso il rifiuto dinanzi al giudice nazionale, il quale rileva che tale provvedimento era fondato sul carattere sperimentale della terapia, che comportava la mancanza di una prova di efficacia della stessa, poiché il trattamento non era considerato usuale negli ambiti professionali interessati. Comunque, anche nel caso in cui il trattamento fosse stato ritenuto usuale, il rifiuto si fondava anche sulla considerazione che nei Paesi Bassi era disponibile tempestivamente un trattamento soddisfacente ed adeguato per il paziente.

Nel box download il testo completo della decisione.

Il giudice nazionale, tuttavia, sospende i procedimenti per sottoporre alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali:

1. Se sia compatibile con il Trattato (artt. 59 e 60) una disposizione interna che subordini ad una previa autorizzazione il diritto a ricevere delle prestazioni mediche all'estero; quale interpretazione vada attribuita all'espressione usuale negli ambiti professionali interessati, requisito per il rifiuto dell'autorizzazione; quale sia la soluzione della questione qualora l'autorizzazione sia negata perché cure adeguate possono essere tempestivamente ottenute presso un prestatore di servizi convenzionato.

2. Se il requisito della previa autorizzazione sia una restrizione al principio della libera prestazione di servizi e, in caso positivo, se esso possa rientrare tra le giustificazioni previste dal Trattato.

In via preliminare, la Corte ribadisce il principio già affermato anche nella sentenza Kohll, secondo cui il diritto comunitario non menoma la competenza degli Stati membri ad organizzare i propri sistemi sanitari e previdenziali e sancisce l'applicazione delle disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi alle cure ospedaliere: «Si deve ricordare, al riguardo, che da una giurisprudenza costante risulta che le attività mediche rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 60 del Trattato, senza che in proposito si debba distinguere a seconda che le cure siano dispensate in ambito ospedaliero o fuori dallo stesso».

Su queste basi, la Corte deve quindi verificare se la disciplina oggetto della causa principale introduca restrizioni alla libera prestazioni di servizi ed, eventualmente, se tali restrizioni possano essere giustificate.

1. Sugli effetti restrittivi

La previa autorizzazione viene rilasciata solamente se i trattamenti richiesti sono coperti dal regime di assicurazione malattia dello Stato membro d'iscrizione, corrispondono a ciò che è usuale negli ambiti professionali interessati e non è possibile ottenere cure adeguate tempestivamente presso una struttura convenzionata all'interno dello Stato membro d'iscrizione. Tenendo in considerazione il fatto che, nei Paesi Bassi, le cure ospedaliere dispensate in cliniche convenzionate vengono rimborsate senza la previa autorizzazione, la Corte conclude che la normativa nazionale è una restrizione alla libera prestazione di servizi.

2. Sulla giustificazione alla restrizione

Le esigenze imperative che possono essere fatte valere per giustificare tali restrizioni, individuate dalla Corte a partire dal caso Kohll, consistono nel rischio di grave alterazione dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale, nella necessità di mantenere un servizio medico-ospedaliero equilibrato ed accessibile a tutti e nei motivi di sanità pubblica che possono consentire di limitare la libera prestazione di servizi per la conservazione di una competenza medica nel territorio nazionale.

Nel riconoscere che per le prestazioni ospedaliere è necessaria un programmazione per garantire un controllo dei costi e un accesso sufficiente e permanente a cure ospedaliere di qualità, i giudici affermano che la previa autorizzazione appare una misura necessaria e ragionevole.

È necessario, però verificare a quali condizioni essa viene concessa o negata.

«Un regime di previa autorizzazione amministrativa non può legittimare un comportamento discrezionale da parte delle autorità nazionali, tale da privare le disposizioni comunitarie, in particolare quelle relative ad una libertà fondamentale come quella di cui trattasi nella causa principale, di un'applicazione utile […]. Pertanto, un regime di previa autorizzazione amministrativa, perché sia giustificato anche quando deroga ad una libertà fondamentale, deve essere fondato in ogni caso su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo […]. Un tale regime di previa autorizzazione amministrativa deve anche basarsi su un sistema procedurale di facile accesso e tale da garantire agli interessati che la loro domanda sarà trattata entro un termine ragionevole ed in modo oggettivo ed imparziale, dovendo inoltre eventuali dinieghi di autorizzazione poter venir considerati nell'ambito di un ricorso giurisdizionale».

Perciò l'espressione usuale negli ambiti professionali interessati va interpretata facendo riferimento a quanto sufficientemente comprovato dalla scienza medica internazionale. Il requisito della necessità del trattamento deve trovare applicazione solo qualora un trattamento identico o equivalente non possa essere tempestivamente ottenuto dal paziente all'interno dello Stato. Per valutare l'efficacia, l'equivalenza e la tempestività del trattamento, bisogna avere riguardo a «l'insieme delle circostanze che caratterizzano ogni caso concreto, tenendo nel dovuto conto non solamente il quadro clinico del paziente nel momento in cui è richiesta l'autorizzazione, ma anche i suoi antecedenti».

Per tali ragioni, gli artt. 59 e 60 del Trattato non ostano a una normativa interna che subordini la presa in carico delle cure ospedaliere ottenute in un altro Stato membro ad un regime di previa autorizzazione da parte della cassa malattia d'iscrizione del paziente, purché i criteri sulla base dei quali concedere o negare tale autorizzazione vengano interpretati alla luce della giurisprudenza della Corte.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Giovedì, 12 Luglio 2001 - Ultima modifica: Mercoledì, 29 Maggio 2019
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