La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di due genitori contro il provvedimento del giudice tutelare di nomina del Direttore Generale dell’ospedale come curatore speciale del figlio minore (ex. art. 3 della legge n. 219/2017), riconoscendo il giudice quale garante degli interessi dello stesso.
Corte di cassazione – I sez. civile – ordinanza n. 2549/2025 – il consenso condizionato dei genitori ai trattamenti legittima la nomina di un curatore speciale per il figlio minore
3 febbraio 2025
La vicenda
Nel 2022 i genitori di un bambino che doveva essere sottoposto ad un intervento chirurgico hanno prestato il consenso ad un’eventuale trasfusione di sangue a condizione che il sangue provenisse da donatori non vaccinati, sia per la ritenuta pericolosità della proteina spike contenuta nel vaccino, sia per motivi religiosi.
Data l’impossibilità di garantire la condizione a cui era stato vincolato il consenso, il personale sanitario ha presentato ricorso ex art. 3, comma 5, l. 219/2017 al giudice tutelare di Modena che, accogliendo il ricorso, ha nominato il Direttore generale dell’ospedale quale procuratore speciale del minore.
I genitori hanno proposto reclamo, ma il Tribunale per i minorenni lo ha respinto.
I genitori hanno quindi proposto ricorso per Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, la violazione delle libertà di scelta terapeutica e di orientamento religioso.
La decisione
Dopo aver rigettato le eccezioni di inammissibilità proposte dall’Azienda ospedaliera resistente, la Corte esamina i tre motivi di opposizione al decreto del Giudice tutelare, richiamati nel decreto di rigetto avverso il reclamo del Tribunale dei minorenni, ossia
- i genitori non hanno mai opposto un rifiuto al consenso quanto piuttosto un consenso condizionato al fatto che la trasfusione avvenisse con sangue di donatori non vaccinati contro il Covid-19;
- la condizione cui il consenso era sottoposto si fonda su un principio religioso (i genitori sono di religione cristiano cattolica e sono contrari all’aborto e all’utilizzo di prodotti per cui fossero state utilizzate linee cellulari derivanti da feti abortiti) e su un principio di cautela (ad avviso dei genitori la proteina spike contenuta nei vaccini avrebbe potuto causare danni al minore);
- i genitori si erano resi disponibili a fornire sangue proveniente da donatori non vaccinati.
Anzitutto, con riferimento al profilo del consenso, la Corte osserva che quello prestato dai genitori risultava viziato poiché l’espressione del consenso condizionata ad una determinata circostanza è equivalente ad un rifiuto dello stesso. In base all’art. 1, co. 6 della legge 219/2017, “il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali” (punto 13). Va poi considerato il dato per cui i protocolli adottati dall’azienda ospedaliera impedivano di utilizzare solo sangue raccolto da persone non vaccinate, come proposto dai genitori.
Per quanto concerne il principio religioso posto alla base del consenso condizionato, la Cassazione, richiamando le proprie pronunce in argomento – ordinanza n. 21916/2019 e sentenza n. 12954/2018 – evidenza che, benché il ruolo educativo dei genitori attenga anche l’ambito religioso, nel futuro il minore potrebbe scegliere diversamente e che, pertanto, la fede religiosa non possa prevalere in modo assoluto e incondizionato su altri interessi del minore.
Infine, sul principio di cautela, si rileva che il giudice di merito, affidandosi all’attendibilità dell’opinione scientifica maggioritaria secondo cui non vi sarebbe alcuna differenza tra il sangue dei vaccinati e dei non vaccinati, abbia legittimamente valutato come irragionevole la richiesta dei genitori.
Dunque, il Giudice tutelare di Modena, nominando il Direttore Generale dell’ospedale quale curatore speciale degli interessi del minore, non è incorso in alcun errore nell’applicazione delle norme di diritto sostanziale, limitandosi piuttosto a bilanciare i diritti e gli interessi del minore.
La Corte, quindi, ha rigettato il ricorso.
Il testo completo della pronuncia è disponibile nel box download.