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Corte di cassazione – Sez. I civ. – ord. n. 32/2025: versamento di contributo di mantenimento a figlio maggiorenne non autosufficiente
2 gennaio 2025

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un padre nei confronti dell’ex moglie, in relazione alla condanna al versamento di un contributo di mantenimento al figlio maggiorenne non autosufficiente a causa di una grave forma di depressione.

Numero
32
Anno
2025

Con una sentenza del 2022, il Tribunale di Sassari aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra B.B. e A.A., rispettivamente madre e padre di C.C. Nel 2023, lo stesso Tribunale aveva rigettato la domanda della donna, diretta a chiedere l’assegnazione alla stessa della casa coniugale e la condanna dell’ex marito al pagamento di un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente perché affetto da diverse patologie di carattere invalidante, le quali gli avrebbero impedito di cercare attivamente un’occupazione.
La Corte d’Appello di Cagliari, nello stesso anno, aveva accolto il ricorso proposto dalla madre, stabilendo un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre ed assegnando la casa coniugale alla donna. Avverso tale sentenza, il padre propone ricorso per Cassazione, per tre motivi:

  1. La Corte d’Appello avrebbe ritenuto che il figlio non fosse economicamente autosufficiente a causa di patologie di carattere invalidante che gli avrebbero impedito di cercare attivamente occupazione, senza però verificare che tali patologie fossero effettivamente invalidanti e senza considerare se il ragazzo si fosse attivato per trovare lavoro;
  2. La Corte avrebbe omesso qualsiasi valutazione in ordine all’età matura del figlio e alla sua assoluta inerzia nel ricercare un’occupazione;
  3. La Corte avrebbe erroneamente quantificato l’importo dell’assegno di mantenimento dovuto dal padre, senza tenere conto del peggioramento delle sue condizioni economiche.

La Cassazione ritiene i primi due motivi infondati e in parte inammissibili. Secondo la Suprema Corte, i presupposti su cui si fonda la sussistenza del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente sono integrati: la Corte d’Appello ha accertato, con motivazione adeguata, che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economica del figlio fosse dipesa, in via diretta ed incolpevole, dalle ragioni individuali di salute dello stesso, le quali avevano impedito al ragazzo di trovare occupazione.
La Corte d’Appello ha rimarcato come egli fosse affetto da depressione maggiore cronicizzata, disturbo post traumatico da stress e insonnia reattiva, causate da episodi di aggressività fisica e verbale realizzati dal padre contro la madre, i quali avevano profondamente turbato il ragazzo. Allo stesso era pure stata riconosciuta, nel 2021, una provvidenza (ex legge regionale n. 15/1992) proprio in relazione a tale infermità, rientrando essa tra quelle indicate dalla legge come invalidanti.

Il terzo motivo è ritenuto dalla Cassazione inammissibile, in quanto la doglianza sarebbe generica e scarsamente motivata: il ricorrente non specifica l’entità del peggioramento delle sue condizioni economiche.
Altrettanto vaghe sono le deduzioni circa l’assegnazione della casa familiare alla madre: essa sarebbe stata correttamente disposta dalla Corte d’Appello, in quanto dev’essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e maggiorenni non autosufficienti a rimanere nell’ambiente in cui sono cresciuti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (cfr. Corte di Cassazione ord. 25604/2018).

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.

Sofia Bordignon
Pubblicato il: Giovedì, 02 Gennaio 2025 - Ultima modifica: Venerdì, 14 Marzo 2025
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