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Corte di cassazione – sez. III civ. – sent. 11224/2024: carenza di documentazione della cartella clinica e responsabilità del medico
26 aprile 2024

La Corte di cassazione ha dichiarato che la carenza di documentazione della cartella clinica del paziente può essere un elemento per accertare il nesso causale tra la responsabilità medica e il danno cagionato al paziente.

Numero
11224
Anno
2024

I fatti

C. C. era giunta al pronto soccorso verso le 18 accusando un dolore toracico, forte sudorazione e ipertensione arteriosa. Era quindi stata sottoposta ad ECG e a prelievo per dosaggio di enzimi cardiaci che è poi risultato negativo. Secondo la prima diagnosi effettuata, la natura del dolore sarebbe stata gastrica, dato che C. C. aveva affermato di essere affetta da ernia iatale (un disturbo allo stomaco). C. C. rimane in ospedale per l’usuale ripetizione delle analisi, verso mezzanotte ha un malore e poco dopo viene accertato il decesso dovuto ad arresto cardiaco.

A. A. e B. B., i figli della paziente deceduta, si rivolgono al Tribunale di Taranto per chiedere la condanna della ASL al risarcimento del danno subito per la morte della madre. Infatti, secondo loro, il decesso sarebbe dovuto alla negligenza e all’imperizia del personale sanitario. Alla condanna in primo grado della ASL segue l’impugnazione in appello da parte della stessa.

Secondo la Corte d’Appello, i familiari della defunta non hanno dimostrato un nesso causale tra il decesso e la negligenza dei medici. Infatti, è emerso che, nonostante la mancanza di documentazione medica abbia reso incerta la causa del decesso, le procedure seguite e gli accertamenti effettuati dai medici siano stati corretti. Per questo motivo, la Corte ha concluso che, nonostante la carenza di documentazione nella cartella clinica, non c'è stata negligenza o imperizia da parte dei medici.

La decisione della Cassazione

I ricorrenti A.A. e B. B. si rivolgono quindi alla Corte di cassazione eccependo quattro motivi di ricorso: (a) l’esclusione ingiustificata da parte del giudice della sussistenza del nesso causale tra l’inadempimento medico e il decesso; (b) l’erronea e contraddittoria decisione del giudice che ha comportato l’assenza di responsabilità dei medici; (c) l’incerta individuazione della causa del decesso e (d) la presunta assenza dei macchinari per maggiori accertamenti non adeguatamente verificata dal Tribunale.

La Cassazione accoglie il ricorso e ritiene di dover trattare congiuntamente i motivi proposti.

La Corte di legittimità, nell’evidenziare gli errori in cui è incorsa la Corte di appello, ha affermato che nel caso di specie le lacune della documentazione sanitaria non hanno consentito di ricostruire la situazione medica di C. C. e hanno impedito di ricostruire con certezza la causa del decesso. Un primo errore in iure della Corte d'appello è consistito nel non tenere conto di tale rilevata e palese carenza di documentazione per la formulazione del giudizio di responsabilità (od irresponsabilità) della struttura sanitaria. In tal modo, è stato violato il principio precedentemente affermato secondo cui, in tema di responsabilità medica, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido legame causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente allorché proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione. Per questi motivi la Cassazione accoglie i motivi di ricorso e rinvia la decisione al giudice di Appello perché si pronunci nuovamente.

Il testo della sentenza è disponibile nel box download.

Sibilla Pianta
Pubblicato il: Venerdì, 26 Aprile 2024 - Ultima modifica: Giovedì, 04 Luglio 2024
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