La Quarta Sezione Penale della Corte di cassazione ha confermato che l’accertamento relativo allo stato di ebbrezza alcolica e all’uso di sostanze stupefacenti da parte delle strutture sanitarie o strutture ad esse equiparabili può essere richiesto dagli appartenenti alle Forze dell’Ordine solo laddove ricorrano congiuntamente le due condizioni previste dall’art. 186, comma 5 del Codice della Strada, ossia i soggetti siano coinvolti in un incidente stradale e siano sottoposti a cure mediche.
Corte di cassazione – sez. IV penale – sent. 30811/2024: accertamento del tasso alcolemico e dell’uso di sostanze stupefacenti presso strutture sanitarie
9 maggio 2024
La vicenda
Il ricorrente, conducente di un autoveicolo coinvolto in un incidente stradale, veniva sottoposto da parte dei carabinieri ad accertamenti preliminari finalizzati a rilevare l’eventuale stato di ebbrezza. Stante l’esito positivo di tali verifiche, gli agenti, non disponendo degli appositi strumenti di rilevazione (etilometro), invitavano il conducente a farsi scortare in una struttura sanitaria al fine di poter essere sottoposto agli appositi accertamenti mediante prelievo ematico.
Il rifiuto di sottoporsi a tali esami avrebbe configurato, secondo il Tribunale di Crotone e la Corte di appello di Catanzaro, rispettivamente giudici di primo e secondo grado, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 186, comma 7, C.d.S. e dell’art. 187 comma 8, D. Lgs. 285/1992 che qualificano come reato e, quindi, sanzionano penalmente, la condotta di chi si oppone alle suddette indagini.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso in Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, l’irrilevanza penale della condotta che non integra le fattispecie tipizzate dalle disposizioni di cui si asserisce la violazione in quanto non integra le due condizioni che, ai sensi della legge, devono ricorrere congiuntamente, ossia che il rifiuto agli accertamenti sia opposto nell’ambito di un sinistro stradale e che il conducente che si oppone necessiti di cure mediche.
La decisione della Corte
La Corte di cassazione, che richiama anche la propria giurisprudenza in materia, sottolinea che le condizioni previste dalla disposizione sono tassative e devono ricorrere congiuntamente, come si evince inequivocabilmente dal tenore della norma stessa. Perciò, il rifiuto di sottoporsi al prelievo di campioni biologici al fine dell’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica è penalmente rilevante e sanzionabile soltanto quando
- si collochi nell’ambito di un incidente stradale
- il conducente necessiti di cure mediche
La Corte osserva poi che le medesime condizioni sono richieste al fine di qualificare come penalmente rilevante il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari relativi all’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.
Pertanto, non ricorrendo il requisito inerente alla necessità di cure mediche ma solo quello relativo all’incidente stradale, la Corte riconosce che la condotta posta in essere dal soggetto, condannato in primo e secondo grado, non integra le fattispecie previste dalle disposizioni censurate.
La Corte, quindi, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
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