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Ecuador – Corte costituzionale – Sent. 67-23-IN/24: depenalizzazione dell'eutanasia
5 febbraio 2024

Con la sent. 67-23-IN/24 la Corte costituzionale dell’Ecuador ha depenalizzato l’eutanasia escludendo l’incostituzionalità del reato di omicidio solo se tale norma è interpretata nel senso di escludere la punibilità dell’aiuto medico a morire al verificarsi di determinate condizioni.

Numero
67-23-IN
Anno
2024

Argomentazioni delle parti

Il ricorso viene presentato l’8 agosto 2023 dalla sig.ra Paola Roldán Espinosa affetta da malattia neurodegenerativa incurabile.

La ricorrente lamenta l’illegittimità costituzionale dell’art. 144 COIP (Codice penale), disposizione che sanziona la fattispecie di omicidio con la reclusione da dieci a tredici anni (“La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años”), laddove questa si applichi anche ai casi di eutanasia. Oltre a tale norma penale, anche gli artt. 6 e 90 del Código de Ética Médica sono oggetto di contestazione rispetto ai principi costituzionali. A novembre la Corte costituzionale dell’Ecuador accetta la questione convocando un’udienza pubblica presenziata dalla ricorrente e da numerosi amici curiae.

Le argomentazioni dei soggetti processuali a sostegno dell’incostituzionalità delle disposizioni riguardano la violazione di cinque diritti fondamentali: la dignità (“dignidad”), la promozione dell’autonomia e la diminuzione della dipendenza (“fomento de la autonomía y la disminución de la dependencia”), il libero sviluppo della personalità (“libre desarollo de la personalidad”), l’integrità fisica e il divieto di trattamenti crudeli, inumani e degradanti (“la integridad física y la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes”), il diritto a morire dignitosamente (“al derecho a morir dignamente”).

I diritti invocati sono costituzionalmente garantiti da più disposizioni della CRE (Constitucion de la Republica del Ecuador) e, secondo la ricorrente e gli amici curiae, essi verrebbero violati qualora una persona malata non possa esercitare il diritto di decidere quando terminare la propria vita. Per questi motivi la ricorrente sostiene che per aversi un’interpretazione della fattispecie di omicidio costituzionalmente orientata, deve essere garantita l’esclusione della pena alle seguenti condizioni: il consenso libero e informato della persona, la sofferenza o il dolore fisico o emotivo, un’infermità o lesione fisica grave o incurabile, la realizzazione dell’eutanasia da parte di un professionista sanitario (paragrafo 21).

L’Assemblea Nazionale dell’Ecuador e l’assessora giuridica della Presidenza della Repubblica, riconoscendo la delicatezza e l’ambito costituzionale della situazione, non presentano argomentazioni e affidano la decisione alla Corte.

Decisione della Corte

In prima battuta, la Corte ripercorre le argomentazioni giuridiche prospettate dalla ricorrente e, in particolare, si sofferma su un precedente della giurisprudenza costituzionale (sent. 679-18-JP/20) dalla stessa invocato a sostegno del riconoscimento di un diritto alla morte dignitosa. Tuttavia, la Corte ritiene che la sentenza citata non riconosca questo diritto, quanto piuttosto l’importanza di un’ottima salute per evitare che le condizioni di vita e di morte siano dolorose. Infatti, fino a quel momento non esistevano precedenti giurisprudenziali della Corte costituzionale dell’Ecuador in cui si riconoscesse il diritto alla morte dignitosa.

Secondo la Corte il problema giuridico è racchiuso nella domanda al paragrafo 36: l’applicazione della sanzione prevista ex art. 144 COIP a condizione che (i) il medico abbia eseguito la condotta di omicidio, (ii) una persona, esprimendo il proprio consenso inequivoco, libero e informato, desideri accedere all’eutanasia attiva, (iii) vi sia uno stato di sofferenza intensa proveniente da una lesione corporale grave e irreversibile o un’infermità grave e incurabile e gli artt. 6 e 90 del Código de Ética Médica sono incompatibili con i diritti a una vita dignitosa e al libero sviluppo della personalità?

Prima di rispondere al quesito la Corte ritiene necessario dare una definizione di eutanasia, distinguendola nelle sue due forme: eutanasia passiva ed eutanasia attiva (che a sua volta si distingue tra “voluntaria” e “avoluntaria”). In tutti i casi l’eutanasia ha il fine principale di terminare la vita di una persona per volontà propria o di un terzo, in caso non sia in grado di manifestare il consenso, persona che ha una sofferenza insopportabile dovuta a una lesione corporale grave e irreversibile o un’infermità grave e incurabile.

Nel rispondere al problema giuridico, la Corte afferma che, se il diritto alla vita viene inteso come assoluto e indisponibile, allora non si può in nessun caso escludere la punibilità dell’omicidio. Tuttavia, la Corte considera irragionevole imporre a una persona l’obbligo di mantenersi in vita (considerando l’intensa sofferenza che ne consegue) e quindi fornisce una lettura più ampia sulla disponibilità del diritto alla vita.

Per questi motivi la decisione della Corte è la seguente: l’articolo 144 COIP sarà costituzionale solo se letto nel senso che l’omicidio non è punibile quando (i) il medico abbia eseguito la condotta di omicidio, (ii) una persona, esprimendo il proprio consenso inequivoco, libero e informato, desideri accedere all’eutanasia attiva, (iii) vi sia uno stato di sofferenza intensa proveniente da una lesione corporale grave e irreversibile o un’infermità grave e incurabile.

Inoltre, per quanto riguarda il Código de Ética Médica, viene dichiarata la costituzionalità additiva dell’art. 6 e l’incostituzionalità dell’art. 9.

Infine, la Corte costituzionale invita il Ministero della salute a presentare un progetto di legge che disciplini l’eutanasia (da approvarsi poi in Parlamento).

La decisione è stata assunta con sette voti a favore e due voti contrari.

Sibilla Pianta
Pubblicato il: Lunedì, 05 Febbraio 2024 - Ultima modifica: Venerdì, 08 Marzo 2024
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