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Francia – Conseil constitutionnel – Décision n° 2022-1022 – Mme Zohra M. e altri: costituzionale la decisione del medico di disapplicare direttive anticipate manifestamente inadeguate o non conformi alla situazione medica del paziente
10 novembre 2022

Il Conseil constitutionnel ha rigettato la questione di costituzionalità relativa all’art. 1111-11 del Code de la santé publique che attribuisce al medico il potere di disapplicare le direttive anticipate di trattamento se appaiono manifestamente inadeguate o non conformi alla situazione medica del paziente, in quanto ritiene che il legislatore con tale disposizione ha voluto correttamente tutelare la dignità delle persone in fin di vita.

Numero
n° 2022-1022
Anno
2022

Il Conseil constitutionnel con questa decisione esamina una question prioritaire de constitutionnalité sottoposta dal Conseil d’État, rigettandola. 

In particolare, viene sottoposto al vaglio di costituzionalità l’art. 1111-11 del Code de la santé publique così come risultante dall’ordonnance n° 2020-232 dell’11 marzo 2020 secondo cui: «Le direttive anticipate sono obbligatorie per il medico per qualsiasi decisione, intervento o decisione terapeutica, salvo i casi di urgenza vitale, per il tempo necessario ad una valutazione completa della situazione e quando le direttive anticipate appaiono manifestamente inappropriate o non conformi alla situazione medica».

Le ricorrenti lamentano il fatto che tale disposizione lascia un margine di discrezionalità troppo ampio al medico nella parte in cui prevede che lo stesso possa discostarsene nei casi in cui queste gli appaiano «manifestamente inappropriate o non conformi alla situazione medica». Ciò comporterebbe una lesione del principio di tutela della dignità umana, da cui discenderebbero il diritto al rispetto della vita umana, nonché la libertà personale e la libertà di coscienza.

Il Conseil constitutionnel, rigettando la questione, ricorda invece come le direttive anticipate non possono essere imposte in ogni circostanza in quanto esse vengono redatte in un momento in cui la persona non si trova ancora in una situazione di fine vita. La ratio di tale limitazione si spiega con il fatto che il legislatore ha inteso tutelare il diritto di ognuno di ricevere le cure più adeguate alla propria condizione e «assicurare la tutela della dignità delle persone in fin di vita» (par. 11).

Inoltre, il Conseil afferma di non poter sostituire la sua valutazione a quella del legislatore in tema di condizioni alle quali un medico può respingere le direttive anticipate purché tali condizioni non siano manifestamente inadeguate all'obiettivo perseguito. Nel caso di specie, le disposizioni impugnate, consentendo al medico di respingere le direttive anticipate solo se queste sono “manifestamente inappropriate o non conformi alla situazione medica” del paziente, non risultano né imprecise né ambigue (par. 13).

In terzo luogo, il medico può assumere la sua decisione solo al termine di una procedura collegiale portata a conoscenza della persona di fiducia designata dal paziente o, in mancanza, dei suoi familiari o amici intimi.

In ultimo, la decisione del medico può essere soggetta al controllo del giudice. Nel caso in cui venga presa la decisione da parte del medico di limitare o interrompere il trattamento di sostegno vitale a causa del rifiuto di irragionevole accanimento terapeutico, tale decisione viene notificata in condizioni che consentono alla persona di fiducia o, in mancanza, ai suoi familiari o ai suoi cari, di presentare un ricorso in tempo utile. Anche tale ricorso viene esaminato nel più breve tempo possibile dal giudice competente al fine di ottenere l'eventuale sospensione della decisione impugnata.

Da quanto detto consegue che il legislatore non ha violato né il principio di tutela della dignità della persona umana né quello della libertà personale e dunque le disposizioni impugnate vengono dichiarate dal Conseil conformi a Costituzione.

La sentenza è disponibile al seguente link e nel box download in lingua originale.

Rosa Signorella
Pubblicato il: Giovedì, 10 Novembre 2022 - Ultima modifica: Domenica, 31 Marzo 2024
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