Vai menu di sezione

Francia - Conseil constitutionnel - sent. n. 2014-412 (19 settembre 2014): è legittima la conservazione in banche dati informatiche dei dati sanitari dei donatori di sangue.
19 settembre 2014

La registrazione e conservazione in forma informatica dei dati personali relativi alla salute dei donatori di sangue, anche senza il consenso dell’interessato, può essere effettuata da parte dei centri per le trasfusioni di sangue. La deroga al codice penale prevista dal codice della sanità pubblica non viola il principio costituzionale di legalità.

Numero
2014-412 QPC
Anno
2014

Il Consiglio costituzionale si è pronunciato su una question prioritaire de constitutionnalité posta dalla Corte di cassazione, vertente sul rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla Costituzione da parte dell’articolo 226-19 del codice penale e dell'articolo L. 1223-3 del codice della sanità pubblica.

Il primo comma dell'articolo 226-19 del codice penale punisce con cinque anni di reclusione e una multa di 300.000 € la condotta di chi, "fatti salvi i casi previsti dalla legge", inserisce o conserva in memorie informatiche, senza il consenso esplicito dell’interessato, i dati personali che riguardano la salute o l'orientamento sessuale dello stesso.

D'altra parte, le disposizioni di cui all'articolo L. 1223-3 del codice della sanità pubblica si limitano a imporre ai centri per le trasfusioni di sangue di "sviluppare buone pratiche i cui principi sono definiti dai regolamenti stabiliti dal Agenzia francese per la sicurezza dei prodotti sanitari su parere della Banca nazionale del sangue (Établissement français du sang), approvato con decreto del Ministro della Salute ". Queste disposizioni non hanno lo scopo di definire un'eccezione per il reato definito all'articolo 226-19 del codice penale.

Il Consiglio costituzionale ha stabilito che le disposizioni impugnate sono conformi alla Costituzione. In particolare, ha ritenuto che nell’adozione dell’art 226-19 del codice penale, il legislatore abbia definito in maniera chiara e precisa i reati di registrazione o conservazione su supporti informatici di dati aventi carattere personale. La previsione di eccezioni in "casi previsti dalla legge" non determina, da parte degli articoli impugnati, la violazione del principio costituzionale di legalità dei delitti e delle pene.

Il testo della sentenza è disponibile nel box download. Maggiori informazioni a questo link .

Lucia Busatta
Pubblicato il: Venerdì, 19 Settembre 2014 - Ultima modifica: Lunedì, 10 Giugno 2019
torna all'inizio