La Cour de Cassation francese con sentenza n. 369 del 9 febbraio 2022 ha dichiarato irricevibili le questioni di costituzionalità concernenti la presunta incostituzionalità dell’art. 14-I e II della Loi 2021-1040 contenente disposizioni relative alla gestione della crisi sanitaria da Covid-19.
Francia – Cour de Cassation – Arrêt 369/2022: sospensione dei contratti di lavoro di soggetti non vaccinati
9 febbraio 2022
Il caso riguarda una donna francese il cui contratto di lavoro di caregiver viene sospeso in applicazione della Loi 2021-1040, che stabilisce la sospensione del contratto per tutti i lavoratori che non siano in possesso di un certificato vaccinale che dimostri l’avvenuta somministrazione del vaccino contro il Covid-19. La lavoratrice ha quindi agito dinanzi al Conseil de prud'hommes de Troyes per ottenere la reintegrazione e il pagamento delle retribuzioni non corrisposte, e contestualmente ha richiesto la trasmissione alla Cour de Cassation di due question prioritaire de constitutionnalitè, da sottoporre successivamente al Conseil Constitutionnel.
La parte ricorrente afferma che vi è un contrasto tra l’art. 14-I e II della già citata legge e il Preambolo della Costituzione francese del 1946, nel quale si ribadisce il diritto dei lavoratori di difendere i propri interessi mediante l’azione sindacale, e il diritto di partecipare, attraverso i loro rappresentati, alla determinazione dei contratti collettivi di lavoro.
L’incompatibilità si rileva sotto due diversi profili:
- l’art. 14 impedisce al lavoratore, non vaccinato, di esercitare il suo diritto di partecipazione alla determinazione delle regole contrattuali riguardanti la sospensione del contratto di lavoro;
- l’art. 14 non rispetta il principio del primato del contratto collettivo sulla legge, da cui ne deriva che si debbano applicare le previsioni più favorevoli al lavoratore dipendente.
Sebbene le norme richiamate siano rilevanti nel caso di specie, la Cour de Cassation evidenzia che non sono stati esaustivamente indicati quali siano i diritti e le libertà lesi dall’articolo censurato. Riconosce poi che il principio “de faveur” è un principio fondamentale nell’ambito del diritto del lavoro, garantito dall’art. 34 della Costituzione francese del 1946, ma sottolinea altresì che il suo contenuto deve essere determinato dal legislatore, e ad oggi non risulta esservi alcuna disposizione vigente in merito.
Per queste ragioni la Cour de Cassation statuisce l’irricevibilità di entrambe le question prioritaire de constitutionnalitè.
Il testo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.