La Corte di Cassazione francese, con Arrêt n° 638 del 5 ottobre 2018, ha attivato per la prima volta il nuovo istituto del parere consultivo alla Corte EDU, chiedendo un doppio parere in materia di gestazione per altri, in relazione alla trascrizione di atti dello stato civile formati all’estero e in relazione al procedimento di adozione.
Francia - Cour de Cassation – Arrêt 638/2018: prima richiesta di parere consultivo alla Corte EDU in materia di gestazione per altri
5 ottobre 2018
Il Protocollo n. 16 addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, entrato in vigore il 1 agosto 2018, prevede che i giudici nazionali possano chiedere alla Corte EDU un parere consultivo in merito a questioni di principio riguardanti l'interpretazione o l'applicazione dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione.
La Corte di cassazione francese ha richiesto il primo parere in merito ad una vicenda riguardante due gemelli, nati da cd. madre gestazionale alla quale erano stati impiantati gameti fecondati in vitro appartenenti al padre naturale e a una terza persona. I bambini venivano riconosciuti figli del padre biologico e della moglie, la cd. madre legale, con una sentenza della suprema Corte di California nel 2000. Sulla base di tale decisione venivano emessi certificati di nascita dei minori, dei quali però venne negata la trascrizione in Francia presso il consolato francese di Los Angeles. La trascrizione dei certificati di nascita veniva quindi effettuata in Francia presso il luogo di residenza dei genitori.
A seguito di alterne vicende giudiziarie, la Corte d'appello di Parigi nel 2010 annullava la trascrizione. La Corte di cassazione, nuovamente adita, respingeva il ricorso dei genitori, ravvisando un contrasto con l'ordine pubblico internazionale francese, secondo il quale la nascita all’esito di gestation pour autrui (Gpa) non può produrre effetti in relazione alla filiazione, poiché ogni accordo per la Gpa è nullo ai sensi del codice civile.
I genitori allora ricorrevano alla Corte EDU che rilevava una violazione dell'articolo 8 della Convenzione da parte della Francia nei confronti dei minori, perché il rifiuto di trascrivere il certificato di nascita di bambini nati da un processo Gpa costituisce una violazione del diritto al rispetto della vita privata dei minori e del loro interesse superiore.
Il giudizio nazionale veniva quindi riaperto: la Cassazione veniva adita nuovamente, sospendeva il giudizio e richiedeva alla Corte EDU un parere consultivo su due questioni:
1) Rifiutando di trascrivere nei registri dello stato civile il certificato di nascita di un bambino nato all'estero al termine di una maternità surrogata gestazionale in quanto designa come “madre legale” la “madre intenzionale”, mentre la trascrizione dell'atto è stata ammessa in quanto designa il “padre intenzionale”, padre biologico del bambino, uno Stato parte supera il margine di apprezzamento a sua disposizione ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali? A questo proposito, fa differenza il fatto che il bambino sia o non sia concepito con i gameti della “madre intenzionale”?
2) In caso di risposta positiva a una delle due domande precedenti, la possibilità per la cd. madre intenzionale di adottare il figlio del coniuge, padre biologico, soddisfa i requisiti dell'articolo 8 della Convenzione?
Quando la richiesta sarà arrivata alla Corte, cinque giudici della Grande Camera decideranno se accettare la richiesta di parere consultivo; l’eventuale rifiuto dovrà essere motivato. Invece l’accoglimento della richiesta investirà del parere la Grande Chambre. Il parere consultivo, una volta reso, sarà motivato e pubblicato.
A questo link il testo della decisione.