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Germania - Bundesverfassungsgericht - sent. 26 febbraio 2020: incostituzionale la norma penale che punisce il favoreggiamento commerciale del suicidio
26 febbraio 2020

Il Secondo Senato del Bundesverfassungsgericht ha dichiarato incostituzionale il § 217 del StGB (codice penale tedesco), che punisce il favoreggiamento commerciale del suicidio. Al contrario, la Corte di Karlsruhe afferma che il diritto ad autodeterminarsi nella morte trova fondamento nel principio personalistico (art. 2, co. 1 GG, in combinato disposto con l'art. 1, co. 1 GG), e va garantito a ciascuno a prescindere da uno stato patologico grave o irreversibile, o da specifiche fasi della malattia o momenti della vita.

Numero
2 BvR 2347/15
Anno
2020

Qui di seguito una sintesi della sentenza. Nel box download è disponibile la traduzione della sentenza curata dall'Avv. Roberto de Felice, Avvocato dello Stato.

La Corte costituzionale federale era stata adìta con sei distinti ricorsi diretti proposti da alcuni pazienti gravemente malati (schwer erkrankte Personen) i quali lamentavano d’essere stati lesi nel loro fondamentale diritto ad autodeterminarsi scegliendo le modalità della propria dipartita, che essi facevano discendere per principio generale dal Persönlichkeitsrecht di cui all’art. 2, co. 1 GG, in connessione con il principio generale della dignità umana (Menschenwürde, art. 1, co. 1 GG), nonché da alcune associazioni private, medici e avvocati, i quali lamentavano la lesione del loro diritto ad agire secondo coscienza (art. 4, co. 1 GG), nonché del diritto alla libertà di associazione (art. 9 GG) e del diritto alla libertà professionale (art. 12, co. 1 GG).

La nuova fattispecie introdotta dal legislatore al § 217 StGB nel 2015 configura un reato di pericolo astratto (abstraktes Gefährdungsdelikt), che punisce con la reclusione fino a tre anni oppure con una pena pecuniaria «chiunque, con l’intenzione di agevolare il suicidio di qualcun’altro, professionalmente gli offra l’opportunità (die Gelegenheit gewährt), procuri  i mezzi necessari (verschafft) o faccia da intermediario (vermittelt)».

Secondo i Giudici di Karlsruhe, il diritto ad autodeterminarsi nella morte, financo togliendosi la vita, è da ricomprendersi all’interno del più generale “diritto al libero sviluppo della propria personalità” (Persönlichkeitsrecht, art. 2, co. 1 GG), che nel Grundgesetz è inscindibilmente ancorato al principio di dignità umana (Menschenwürde, art. 1, co. 1 GG). La Costituzione federale non definisce una volta per tutte (nicht abschließend umschriebenen) il contenuto e l’ampiezza del diritto alla propria personalità, però la garanzia della dignità umana comprende la tutela della propria individualità, identità e integrità (Rn. 206). Lo Stato è quindi tenuto ad assicurare le pre-condizioni affinché l’individuo possa coltivare autonomamente la propria identità e individualità, svilupparla e preservarla da intromissioni esterne, il che presuppone che l’uomo sia capace di dotarsi di concezioni morali proprie e non sia relegato entro schemi etici in contrasto insolubile con la concezione e la coscienza che egli ha di sé stesso (Rn. 207).

Da ciò segue, coerentemente, che legittima espressione dell’autonomia individuale sia anche il “diritto all’autodeterminazione nella morte” (Recht auf selbstbestimmtes Sterben), sotto forma di un “diritto al suicidio” (Recht auf Selbsttötung) che, se del caso, si estende alla libertà di chiedere ed ottenere da parte di terzi aiuto nel porlo in essere. La decisione di porre fine alla propria vita ha, del resto, un profondo significato esistenziale (von Existentieller Bedeutung) per ogni uomo. Essa «è frutto della concezione che il singolo ha di sé e basilare espressione di ogni uomo capace di autodeterminazione e responsabilità morale. Quale sia il significato che il singolo veda nella propria esistenza, e se e per quali ragioni la persona possa determinarsi a terminare la propria vita, rientra nelle sue più personali convinzioni e credenze (höchstpersönlichen Vorstellungen und Überzeugungen). La decisione tange le questioni fondamentali sull’essere umano (Grundfragen menschlichen Daseins) e interessa come nessun’altra l’identità e l’individualità del singolo uomo». Se ne deduce pianamente che il diritto ad essere sé stessi (anche nei momenti finali della vita) non può limitarsi alla libertà di interrompere le misure di sostegno vitale (lebenserhaltende Maßnahmen abzulehnen) facendo sì che la malattia segua il suo corso, ma si estende senza dubbio al diritto del singolo di porre fine personalmente alla propria vita (sein Leben eigenhändig zu beenden) (Rn. 209).

Afferma la Corte che «Il diritto di disporre della propria vita, che afferisce al campo più intimo dell’autodeterminazione individuale, non esiste in particolare solo allorquando si presentino gravi e incurabili patologie, né è circoscritto a determinate fasi della vita e della malattia (nicht auf schwere oder unheilbare Krankheitszustände oder bestimmte Lebens- und Krankheitsphasen beschränkt). Una restrizione della garanzia a specifiche cause e motivi implica una valutazione sulle ragioni che spingono a commettere suicidio e sul merito della predeterminazione, ciò che è estraneo alla concezione della libertà che ha la Costituzione. L’art. 1, co. 1 GG garantisce la libertà dell’uomo, per come egli stesso si concepisce nella propria individualità e nella misura in cui vi si riconosca. […] Elemento determinante è la volontà del suo titolare (Maßgeblich ist der Wille des Grundrechtsträgers), che si sottrae a qualsiasi apprezzamento svolto alla stregua di valori generalmente accettati, di precetti religiosi, di modelli socialmente acquisiti sulla vita e sulla morte ovvero speculazioni del puro intelletto. […] Questo diritto esiste in ogni fase dell’esistenza umana. La decisione del singolo, di porre fine alla propria vita sulla base della propria concezione della qualità della vita e del senso della propria esistenza, è nel momento finale un atto frutto di un’autonoma determinazione che lo Stato e la società devono rispettare.» (Rn. 210).Sulla stessa linea di pensiero, il Secondo Senato argomenta che «Il diritto ad uccidersi non può essere negato sostenendo che il suicida è emanazione della propria stessa dignità, poiché con la sua vita egli al contempo rappresenta una pre-condizione della propria della propria autonomia, e dunque della propria soggettività. [..] È vero che l’esistenza è la base vitale della dignità umana. […] Da ciò, tuttavia, non è dato dedurre che il suicidio compiuto sulla base di una volontà libera sia un atto contrario alla dignità umana garantita all’art. 1, co. 1 GG. […] La libera ed autonoma disposizione della propria vita è, al contrario, diretta espressione dell’idea – insita nella dignità – del libero sviluppo della personalità. Essa è, per quanto l’ultima, espressione di dignità. […] La dignità dell’uomo è, dunque, non un limite all’autodeterminazione della persona, ma piuttosto il suo fondamento […]» (Rn. 211).

Ammesso, in definitiva, che un diritto all’autodeterminazione nella morte esiste e non è limitato a circostanze di ordine oggettivo o accidentali, estranee alla volontà del titolare, è logico riconoscere che questi è e rimane libero di chiedere e ottenere da terzi aiuto a suicidarsi, in special modo da parte di coloro che si distinguono per competenza e professionalità, soprattutto medici. Alla stregua di quanto affermato, qualunque intervento del legislatore mirato a limitare la libertà individuale in nome della tutela di beni d'interesse collettivo deve perseguire uno scopo legittimo, essere idoneo allo scopo, necessario ed, infine, adeguato a garantire l'interesse perseguito senza, tuttavia, che l'interesse contrario sia sproporzionatamente sacrificato. Nel caso di specie, l'effetto pratico del § 217 StGB è di rendere impossibile l'esercizio del diritto all'autodeterminazione individuale nel fine vita per coloro che chiedono aiuto al suicidio, e ne va pertanto dichiarata la nullità.

Il testo della sentenza è disponibile nel box download.

A questo link il comunicato stampa in lingua inglese.

Nel box download è disponibile la traduzione della sentenza curata dall'Avv. Roberto de Felice, Avvocato dello Stato.

Giulio Battistella
Pubblicato il: Mercoledì, 26 Febbraio 2020 - Ultima modifica: Lunedì, 28 Settembre 2020
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