Con la decisione pubblicata l’8 gennaio 2016 il Bundesverfassungsgericht, in attesa di pronunciarsi sulla causa principale, ha rigettato l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti in una Verfassungsbeschwerde contro il § 217 Strafgesetzbuch (StGB).
Germania - Bundesverfassungsgericht - sent. 8 gennaio 2016: rigetto dell'istanza cautelare contro la nuova norma sul suicidio assistito
8 gennaio 2016
L'articolo, così come stabilito dalla riforma entrata in vigore il 10 dicembre 2015, sanziona penalmente determinate ipotesi di suicidio assistito.
L’istanza, volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione di tale norma, è stata proposta da alcuni membri della Vereins Sterbehilfe Deutschland e.V., che avevano precedentemente manifestato la volontà di essere assistiti nel suicidio. L’Associazione ha fin da subito considerato la norma incostituzionale annunciando un immediato ricorso al BverfG, comunicando però di non procedere nel frattempo a forme di assistenza al suicidio.
Il BverfG, pur non considerando la Verfassungsbeschwerde né inammissibile né infondata a priori, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il rilascio di un provvedimento cautelare ai sensi del §32 della BVerfGG (legge che disciplina il Tribunale costituzionale federale). Applicando il più rigoroso criterio (strenger Maßstab) necessario qualora sia richiesta la sospensione dell’esecuzione di una legge, il Tribunale ha svolto una valutazione comparativa delle conseguenze che, nell’attesa della pronuncia nel merito, sarebbero potute derivare dal rigetto o dall’accoglimento dell’istanza cautelare. In particolare, i giudici hanno ritenuto maggiormente rilevanti i potenziali pregiudizi che la sospensione dell’esecuzione della norma penale avrebbe potuto comportare ai diritti fondamentali che il legislatore tedesco ha inteso tutelare con la riforma, rispetto alle conseguenze che avrebbero potuto patire i ricorrenti in attesa della decisione della causa principale.
La decisione del BverfG è disponibile sul sito del BverfG a questo link .
Qui il comunicato stampa.