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Irlanda - Corte Suprema Irlandese - Roche v. Roche: protezione del nascituro e crioconservazione di embrioni
15 dicembre 2009

La Corte Suprema Irlandese ha stabilito che la protezione costituzionale del nascituro, prevista dall'art. 40.3.3° della Costituzione irlandese non si estende a tre embrioni fertilizzati in vitro, crioconservati presso una clinica.

Numero
IESC 82
Anno
2009

La ricorrente, Mary Roche, aveva avuto accesso, insieme al marito (resistente nel procedimento principale) alle tecniche di procreazione medicalmente assistita nel 2002. Degli embrioni fertilizzati, tre vennero subito impiantati, dando luogo ad una gravidanza dalla quale nacque una bambina, ed altri tre furono crioconservati per un successivo impianto.

Subito dopo la nascita della figlia, però, i coniugi Roche si separarono. Qualche anno dopo, la ricorrente si rivolse alla clinica dove erano conservati gli embrioni, chiedendone l'impianto. Sia la clinica sia il marito opposero il proprio rifiuto, sulla base del fatto che il consenso all'impianto e alla crioconservazione degli embrioni prestato dal sig. Roche al momento della fecondazione non si estende al successivo impianto degli embrioni.

Il ricorso presentato dalla signora Roche mira a verificare l'applicabilità dell'art. 40.3.3° della Costituzione irlandese anche agli embrioni congelati: in tal modo, la tutela del diritto alla vita del nascituro potrebbe permetterne l'impianto.

L'interpretazione data dalla Corte Suprema irlandese alla previsione costituzione, in relazione anche al caso di specie, esclude l'estensione della tutela anche agli embrioni creati in vitro: non esistendo un consenso sul momento dell'inizio della vita, tale decisione è di natura discrezione e spetta al Parlamento. «Therefore, in the context of this case, there is uncertainty or no consensus as to when human life begins. The choice as to how life before birth can be best protected, and therefore the point which in law that protection should be deemed to commence, is a policy choice for the Oireachtas having due regard to the provisions of the Constitution. It is one which falls to be made having taken into account all the factors and strands of thought which it considers material and relevant. […] it has not been established, by the appellant, and it is not a justiciable issue for this Court to decide, that the frozen embryos constitute “life of the unborn” within the meaning of Article 40.3.3».

Cliccare qui per leggere la sentenza (fonte: www.bailii.org).

Pubblicato il: Martedì, 15 Dicembre 2009 - Ultima modifica: Venerdì, 31 Maggio 2019
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