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Portogallo – Tribunal Constitucional – Acórdão n. 123/2021: illegittimità costituzionale del Decreto da Assembleia da República n. 109/XIV in materia di morte medicalmente assistita
15 marzo 2021

Il Tribunal Constitucional, con la sentenza n. 123/2021, si è pronunciato sul controllo preventivo di costituzionalità presentato dal Presidente della Repubblica, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, nella parte in cui la nozione di lesão definitiva de gravidade extrema de acordo com o consenso cientifico non delimita con sufficiente rigore le situazioni che giustificherebbero il mancato intervento punitivo dello Stato.

Numero
123
Anno
2021

La decisione ha origine dal ricorso presentato dal Presidente della Repubblica con cui si chiedeva un controllo preventivo di costituzionalità degli articoli 2, 4, 5, 7 e 27 del Decreto da Assembleia da República n. 109/XIV, rilevando l’eccessiva indeterminatezza dei concetti di sofrimento intolerável e di lesão definitiva de gravidade extrema de acordo com o consenso cientifico.

In primo luogo, il Tribunal Constitucional riconosce che l’inviolabilità della vita umana sancita dall’art. 24, comma 1, della Costituzione non costituisce un ostacolo all’elaborazione di una norma che permetta una morte anticipata medicalmente assistita in presenza di determinate condizioni, sottolineando come il diritto di vivere non possa tradursi in un dovere di vivere in tutte le circostanze. Infatti, il concetto di persona proprio di una società democratica, laica e plurale dal punto di vista etico, morale e liberale legittima la soluzione della tensione tra il dovere di proteggere la vita e il rispetto dell’autonomia personale in situazioni di estrema sofferenza attraverso opzioni di natura politico-legislativa. In questa prospettiva si collocano gli interventi normativi realizzati dal Portogallo e da altri ordinamenti in questa delicata materia.

Tuttavia, una simile risposta richiede l’istituzione di un sistema giuridico di garanzie e di tutele che salvaguardi i diritti fondamentali coinvolti, cioè il diritto alla vita e l’autonomia personale di coloro che richiedono e cooperano alla morte anticipata. Per questo motivo, il Tribunal riconosce la necessità che le condizioni di ammissibilità alla procedura di morte anticipata medicalmente assistita siano chiare, precise, prevedibili e controllabili.

In secondo luogo e con riferimento alla prima questione di legittimità sollevata dal Presidente della Repubblica, il Tribunal Constitucional ritiene che il concetto di sofrimento intolerável, per quanto indeterminato, sia determinabile facendo riferimento alle regole e allo stato dell’arte della professione medica. Questo significa che il concetto oggetto di giudizio non possa essere considerato eccessivamente indeterminato e, in tale misura, incompatibile con il dettato costituzionale.

Per quanto riguarda, invece, la seconda questione di legittimità sollevata dal Capo dello Stato, il Giudice costituzionale sottolinea come la nozione di lesão definitiva de gravidade extrema de acordo com o consenso cientifico, a causa della sua vaghezza, non permette di delimitare con il rigore necessario le situazioni concrete in cui possa essere applicato dando, di conseguenza, accesso alle procedure di morte medicalmente assistita.

Quindi, a causa dell’indeterminatezza normativa che caratterizza una delle condizioni previste dall’art. 2, comma 1, del Decreto da Assembleia da República n. 109/XIV per l’accesso alla morte medicalmente assistita, il Tribunal Constitucional riconosce che la norma contenuta nell’articolo oggetto di giudizio è in contrasto con il principio di determinatezza della legge, che è un corollario dei principi dello Stato di diritto democratico e della riserva di legge parlamentare, secondo quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 165, comma 1, lett. b) della Costituzione portoghese, con riferimento all’inviolabilità della vita umana come sancita dall’art. 24 della stessa Costituzione.

Per tali ragioni, il Tribunal Constitucional dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del Decreto da Assembleia da República n. 109/XIV e degli articoli 4, 5, 7 e 27.

 

Il testo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download

Marta Fasan
Pubblicato il: Lunedì, 15 Marzo 2021 - Ultima modifica: Mercoledì, 17 Marzo 2021
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