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Portogallo - Tribunal Constitucional - acórdão 225/2018: illegittimità norme della legge sulla gestazione per altri
24 aprile 2018

In data 24 aprile 2018, il Tribunal Constitucional portoghese ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme riguardanti la disciplina della Gestazione per Altri (GPA).

Numero
225
Anno
2018

La sentenza ha accolto in parte il ricorso proposto da trenta deputati del Parlamento portoghese, con il quale veniva chiesto al Tribunale di giudicare la legittimità costituzionale degli articoli 8, n. 1-12; 15, n. 1 e 4 (in combinato disposto con gli artt. 10 n. 1; 2 e 19 n. 1); 20, n. 3 della Lei n. 32/2006 (Lei da Procriação Medicamente Assistida - PMA), come modificata dalla Lei n. 17/2016 e dalla Lei n. 25/2016, per contrasto con gli articoli 1; 67 n. 2 lett. e); 69 n. 1; 13; 18 n. 2; 26 n. 1 e 3 della Constituição da República Portuguesa.

Il Tribunale costituzionale nella sua sentenza affronta le questioni sollevate dai ricorrenti e dichiara:

-  L’illegittimità costituzionale dell’art. 8 n. 4, 10 e 11 e conseguentemente n. 2 e 3 nella parte in cui si ammette la realizzazione di negozi giuridici di GPA a titolo eccezionale e mediante previa autorizzazione da parte del Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA).

Secondo il Tribunale, la mancanza di una disciplina specifica riguardante la nullità dei negozi di GPA e l’indeterminatezza dei criteri adottati dal CNPMA generano un’eccessiva incertezza sulle condizioni e sulla validità del contratto di gestazione. Tale livello di indeterminatezza risulta quindi incompatibile con il grado di certezza giuridica che deve caratterizzare le questioni riguardanti lo stato delle persone.

Allo stesso modo, la carenza di precisione e determinatezza dimostrata dal legislatore nel definire i limiti e le restrizioni a cui è sottoposta l’autonomia delle parti nei contratti di GPA comporta una lesione del principio di determinatezza. Questa disciplina, dunque, si pone in violazione del principio della certezza del diritto, corollario del principio dello Stato di diritto democratico, e del diritto allo sviluppo integrale della personalità del soggetto nato da un contratto di GPA considerato nullo.

Il Tribunale dichiara inoltre l’illegittimità dell’art. 8 n. 12, evidenziando come l’incertezza e la mancanza di una disciplina specifica che tenga conto della natura dell’oggetto e degli interessi coinvolti nei contratti di GPA abbiano rilevanti conseguenze anche per i soggetti nati da questi contratti. L’attuale disciplina infatti non tutela gli interessi e i diritti fondamentali del bambino derivanti dal rapporto di filiazione, violando il suo diritto all’identità personale e il dovere dello Stato di protezione dell’infanzia.

- L’illegittimità costituzionale dell’art. 8 n. 8, in combinato disposto con l’art. 14 n. 5, nella parte in cui non prevede la revoca del consenso da parte della gestante fino al momento della consegna del figlio ai genitori beneficiari della prestazione di GPA. Nella sentenza il Tribunale evidenzia come l’attuale disciplina del consenso sia inidonea a garantire che la volontà della gestante di partecipare alla GPA sia e rimanga attuale durante tutto il processo di gestazione, fino alla sua conclusione.

Non prevedere la possibilità che la gestante possa revocare il consenso significa dare prevalenza assoluta agli interessi genitoriali dei beneficiari, sacrificando in modo sproporzionato l’interesse della gestante a far valere le proprie ragioni nel rapporto di gestazione.

Questi profili, connessi al rischio che la gestante diventi oggetto di un’illegittima strumentalizzazione, comportano, secondo i giudici costituzionali, una restrizione eccessiva del diritto della gestante allo sviluppo della propria personalità, come interpretato alla luce del principio della dignità umana, e del suo diritto a costituire una famiglia.

Inoltre, il Tribunale dichiara l’illegittimità anche dell’art. 8 n. 7, in base al quale il bambino nato dal rapporto di GPA deve automaticamente considerarsi figlio dei beneficiari. Tale disposizione, connessa alla censurata disposizione che impedisce alla gestante la revoca del consenso, comporta una violazione del diritto di quest’ultima allo sviluppo della propria personalità, impedendole di concorrere alla realizzazione di un progetto genitoriale proprio con il bambino nato dal rapporto di gestazione.

- L’illegittimità costituzionale dell’art. 15 n. 1 e 4 nella parte in cui impone un obbligo di segretezza assoluta sul ricorso alle tecniche di PMA e GPA e sull’identità dei donatori o della gestante, per quanto concerne le persone nate grazie al ricorso a tali tecniche procreative.

Il Tribunale ritiene infatti che l’attuale disciplina dell’anonimato dei donatori di gameti e della gestante (anonimato che è assoluto solo in questo ultimo caso) comporti un’eccessiva compressione dei diritti all’identità personale e allo sviluppo della personalità del soggetto nato grazie all’uso di tali pratiche mediche. Si evidenzia infatti come i diritti e gli interessi dei soggetti coinvolti nei processi di PMA e GPA potrebbero essere ugualmente tutelati attraverso un regime giuridico meno rigido, che preveda l’anonimato dei donatori e della gestante solo nei casi in cui ci siano fondati motivi per ritenere legittima tale richiesta di anonimato, da valutare singolarmente di volta in volta.

Infine, il Tribunale stabilisce che, in riferimento ad alcuni profili del dispositivo (lett. a), b) e c)), gli effetti della sentenza non si applichino ai processi di GPA già autorizzati dal CNPMA e già in esecuzione, per i quali siano già stati iniziati i relativi processi terapeutici di PMA.

Per le questioni non accolte dal Tribunale costituzionale portoghese si rimanda al testo integrale della sentenza, disponibile a questo link e nel box download.

Marta Fasan
Pubblicato il: Martedì, 24 Aprile 2018 - Ultima modifica: Giovedì, 27 Giugno 2019
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