Il Tribunal Constitucional spagnolo ha respinto il ricorso di incostituzionalità presentato da cinquanta deputati del gruppo parlamentare Vox, avente ad oggetto la Ley Orgánica 3/2021 in materia di eutanasia.
Spagna – Tribunal Constitucional – sent. n. 19/2023 (recurso n. 4057/2021): legittimità costituzionale della Ley Orgánica 3/2021 sull’eutanasia
22 marzo 2023
I ricorrenti chiedono al Tribunal Constitucional di accertare l’illegittimità della Ley Orgánica 3/2021, in quanto lesiva del diritto fondamentale alla vita, il quale sarebbe un diritto assoluto, e pertanto indisponibile, che lo Stato ha il dovere di tutelare anche contro la volontà dell’individuo titolare del bene vita stesso. In subordine, domandano di accertare la non proporzionalità della disciplina vigente rispetto alla necessità di tutelare la vita dell’individuo.
La Corte, tuttavia, afferma che la Costituzione spagnola riconosce la libertà di autodeterminazione in capo agli individui, libertà che si sostanzia anche nel diritto di decidere quando e come porre fine alla propria vita. Sebbene l’art. 15 della Costituzione spagnola prescriva in capo allo Stato sia obblighi negativi che obblighi positivi di tutela, esso non attribuisce al diritto alla vita un valore assoluto, tale da trasformarlo in un “dovere a vivere”.
Richiamando la precedente giurisprudenza del Tribunal Constitucional, che accoglie favorevolmente il diritto al rifiuto dei trattamenti sanitari di supporto vitale, la Corte evidenzia che i principi presi in considerazione per la fattispecie del diritto al rifiuto sono gli stessi che devono essere invocati nel caso di oggetto, infatti, l’interpretazione dell’art. 15 Cost. avanzata dalla Corte è il risultato di un bilanciamento tra il diritto fondamentale alla vita e il combinato disposto tra il diritto alla libertà di cui all’art. 1, co. 1, Cost., e il diritto alla dignità e al libero sviluppo della propria personalità di cui all’art. 10, co.1, Cost., che non è altro che la libertà di autodeterminarsi dell’individuo.
La Corte respinge in subordine anche la questione relativa alla non proporzionalità della disciplina legislativa vigente, in quanto la Ley Orgánica 3/2021 è dotata di garanzie sufficienti a tutela del bene vita, difatti stabilisce rigidamente i presupposti necessari per poter ricorrere a tale istituto (casi di grave e intollerabile sofferenza fisica, escludendo quindi i casi di infermità mentale e di depressione), e prescrive procedure rigorose, che impediscono ingerenze di terzi nella formazione della decisione finale di terminare la propria vita. Infine, per quanto concerne la questione di legittimità relativa all’obiezione di coscienza del personale sanitario ex art. 16 della legge censurata, la Corte stabilisce che l’istituzione di un registro di professionisti obiettori, e l’obbligo in capo ai professionisti di informare anticipatamente della propria obiezione, sono conformi al dettato Costituzionale.
Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.