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T.A.R. Campania Napoli - sent. 3921/2024 - Il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità grave: TAR Campania e il bilanciamento tra diritti fondamentali e esigenze organizzative
5 giugno 2024

Con sentenza del 5 giugno 2024, il TAR Campania ha accolto il ricorso depositato dalla madre di un bambino con disabilità, volto ad accertare il diritto del minore all'ottenimento di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato ai suoi bisogni. La decisione afferma che l'amministrazione scolastica è dunque obbligata ad eseguire il Piano Educativo Individuale (PEI) mediante l'assegnazione dell'insegnante di sostegno nelle modalità e per il numero di ore indicate nel piano stesso.

Numero
3921
Anno
2024

La controversia in esame nasce dalla mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione scolastica, dell’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Napoli il 22 giugno 2023, con cui si richiedeva l’adozione del PEI e l’assegnazione al minore di un insegnante di sostegno per l’intero orario settimanale. L’Amministrazione, infatti, aveva assegnato un numero inferiore di ore senza fornire una motivazione adeguata.

Esaminato il ricorso, il TAR Campania lo ha dichiarato manifestamente fondato, basandosi su quanto disposto dall'art. 38, comma 3 della Costituzione, dalla legge quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal D.Lgs. 297/1994 in materia di istruzione.

Richiamando la sentenza n. 171/2023 del TAR Molise, la Corte ha affermato che il diritto all'istruzione della persona con disabilità, costituisce un diritto fondamentale. Pertanto, né il legislatore né l'amministrazione possono esimersi dall'assicurare un nucleo essenziale di garanzie. La condotta di un istituto scolastico che assegna un numero di ore di sostegno inferiore a quello ritenuto necessario è stata quindi considerata illegittima.

Nella motivazione la Corte ha successivamente ricordato come il procedimento per l'assegnazione delle ore di sostegno al minore si articola in vari momenti e atti fondamentali, tra cui:

  • Le proposte del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (G.L.O.), che devono esplicitare le modalità di sostegno didattico, incluse le ore di sostegno per la classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente e la proposta delle risorse professionali per l'assistenza, l'autonomia e la comunicazione, come previsto dal comma 5-bis dell'art. 3 del D.Lgs. 66/2017.
  • La funzione di verifica del Gruppo per l'Inclusione Territoriale (G.I.T.), composto da personale docente esperto nell'inclusione, secondo quanto disposto dall'art. 15 della L. 104/1992.
  • La richiesta complessiva dei posti di sostegno da parte del dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale, tenendo conto dei pareri del G.L.O. e del G.I.T.

A tal proposito, il TAR ha richiamato la sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale, che dichiarava l'illegittimità delle disposizioni che escludevano la possibilità di assumere a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti nelle classi di studenti con disabilità grave. La Corte Costituzionale aveva quindi affermato come la discrezionalità legislativa sia vincolata al rispetto dei diritti degli alunni, e che, laddove necessario, l'assunzione di personale potesse avvenire in deroga alle disposizioni legislative.

Seguendo questo orientamento giurisprudenziale, il TAR Campania ha ribadito l'indispensabilità di garantire un sostegno adeguato all'alunno con disabilità grave, affinché possa realizzare pienamente il suo diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica. In tal senso, ha chiarito che non possono essere invocate esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica come giustificazione per non assicurare il sostegno necessario.

Infatti, i principi costituzionali relativi al diritto alla salute, all'istruzione e alla tutela dell'infanzia e della disabilità impongono una lettura sistematica delle disposizioni a tutela degli alunni disabili, tali da far prevalere i diritti degli alunni sulle esigenze di natura finanziaria.

In conclusione, il TAR ha dichiarato irragionevole e illegittima l'assegnazione di un monte ore ridotto di supporto all'alunno con disabilità e lo scostamento da quanto previsto dal PEI di Istituto, considerato che tale previsione è vincolante e non derogabile in presenza di limiti di organico.

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.

Federica Carluccio
Pubblicato il: Mercoledì, 05 Giugno 2024 - Ultima modifica: Martedì, 11 Marzo 2025
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