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TAR Friuli Venezia Giulia - sent. 11 gennaio 2017: rigettato il ricorso contro la delibera del Comune di Trieste che impone i vaccini per l’accesso alle scuole materne e di prima infanzia
11 gennaio 2017

Il TAR Friuli Venezia Giulia ha rigettato il ricorso presentato contro la delibera del comune di Trieste che aveva introdotto l'assolvimento dell'obbligo vaccinale come requisito per l'accesso alle scuole materne e ai servizi per la prima infanzia.

Numero
20
Anno
2017

I genitori di due bambini in età prescolare avevano presentato ricorso avverso la delibera comunale che, modificando il regolamento delle scuole materne comunali e dei servizi per la prima infanzia, aveva posto quale requisito per l'accesso a detti servizi comunali l'assolvimento dell'obbligo vaccinale.

Secondo i ricorrenti:

- la delibera determinerebbe una violazione dell'art 1 del d.P.R. n. 355 del 1999 che, statuendo che la mancata vaccinazione non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo, fisserebbe un principio generale estendibile anche alla scuola dell'infanzia;

- il provvedimento esorbiterebbe la competenza comunale;

- il presupposto su cui fonda la delibera impugnata (necessità di riportare il tasso di copertura vaccinale obbligatoria a valori maggiori del 95%) originerebbe da un travisamento dei dati;

- la delibera non avrebbe tenuto in dovuto conto il rischio derivante dalla vaccinazione obbligatoria per i bambini.

Il Tribunale, nel rispondere a tutti i motivi di ricorso, evidenzia che i rischi da sottoposizione a vaccino sono superiori rispetto ai rischi che si corrono a non vaccinarsi solo in tanto in quanto la maggioranza dei soggetti scelga di sottoporsi a vaccinazione.

Il ragionamento si articola nei seguenti passaggi:

“l'interesse tutelato dall'opzione di non vaccinare i figli è evidentemente quello individuale, condizionato nella sua stessa esistenza dalla scelta opposta della maggior parte degli altri genitori.”

“la scelta dell'ente pubblico, nel caso il Comune, cui spetta ovviamente la cura del pubblico interesse, non possa che essere diversa, vale a dire a favore della vaccinazione.”

Il ruolo dell’amministrazione comunale sarebbe quello di tutelare la salute della collettività che deve “per la sua natura prevalere sulla tutela della salute dei singoli individui”.

“La libera e responsabile scelta di non vaccinare i bimbi, che comunque si pone contro la legge vigente, comporta delle inevitabili conseguenze, tra cui l'impossibilità di iscrizione agli asili comunali”.

“L'iscrizione a un asilo comporta di necessità la convivenza dei bambini in un ambiente ristretto, per cui la mancanza di vaccinazione, per un elementare principio di precauzione sanitaria, si ripercuoterebbe sulla salute degli altri, anche quelli con particolare debolezze e fragilità immunitarie”.

“Il pur rispettabile e tutelabile interesse individuale deve regredire rispetto all'interesse pubblico, in particolare ove si tratti di tutela della salute”.

Il Tribunale rigetta il ricorso, ma ordina la compensazione delle spese.

Il testo della sentenza è disponibile nel box download assieme alla decisione del Consiglio di Stato del 12 dicembre 2017 e pubblicata il 14 febbraio 2018.

Marta Tomasi
Pubblicato il: Mercoledì, 11 Gennaio 2017 - Ultima modifica: Lunedì, 24 Giugno 2019
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