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TAR Lazio – sent. 10870/2022: erogazione di ausili e protesi per persone con disabilità gravi
2 agosto 2022

Il 2 agosto 2022 il TAR del Lazio ha accolto la class action promossa dall’Associazione Luca Coscioni per la libera ricerca scientifica contro il Ministero della salute, al fine di ottenere una adeguata erogazione degli ausili e protesi per soggetti con grave disabilità.

Numero
10870
Anno
2022

L’Associazione Luca Coscioni chiede l’accertamento del comportamento omissivo del Ministero della salute circa l’obbligo di attuare le previsioni di cui all’art. 30-bis della legge n. 96 del 2017.

Il comma 1 del citato articolo dispone che le protesi e i dispositivi ausiliari elencati nell’allegato 1-bis siano forniti dal SSN attraverso “procedure ad evidenza pubblica che prevedano l’intervento di un tecnico abilitato che provveda all’individuazione e alla personalizzazione degli ausili con l’introduzione delle modifiche necessarie”.

Al comma 2 si dispone che la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (Commissione LEA) verifichi che le previsioni di cui al comma 1 siano in grado di garantire un’assistenza adeguata. In caso di esito negativo, la Commissione deve “propone al Ministro della salute il trasferimento degli ausili di cui al medesimo comma nell’elenco 1 dell’allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e la fissazione delle relative tariffe, a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

I dispositivi individuati dall’allegato 1-bis sono creati in serie, ciononostante devono essere scelti e allestiti ad personam, per poter rispondere al meglio alle esigenze del soggetto con disabilità. Per questo motivo, tramite un atto di diffida datato 22 settembre 2020, l’Associazione Luca Coscioni aveva sollecitato l’Amministrazione a procedere a tale modifica, al fine di rendere applicabile a questi ausili la disciplina prevista per i dispositivi inseriti nell’elenco 1 dell’allegato 5, che consiste nell’escludere la procedura d’appalto pubblico, fissando invece una tariffa massima per l’acquisto, e la possibilità per l’individuo di scegliere liberamente il soggetto erogatore dei servizi di assistenza protesica.

L’Amministrazione sostiene che il procedimento previsto dall’art. 30-bis non è stato avviato a causa di un notevole incremento di oneri che avrebbe dovuto sostenere la finanza pubblica.

Il TAR ritiene che quanto afferma la parte resistente non è compiutamente dimostrato, perciò accoglie la domanda proposta e ordina all’Amministrazione di “riscontrare la richiesta della ricorrente, coinvolgendo anche le associazioni di disabili, attraverso un puntuale provvedimento che indichi e dimostri le ragioni afferenti alla mancata attuazione dell’art. 30 cit., precisando in modo analitico l’incremento dei costi che tale misura comporta nella finanza pubblica oltre la spesa già prevista”.

Al seguente link il comunicato dell’Associazione Luca Coscioni.
Maggiori informazioni sul tariffario degli ausili e delle portesi a questo link.

Il testo integrale della sentenza è disponibile nel box download.

Giulia Alessi
Pubblicato il: Martedì, 02 Agosto 2022 - Ultima modifica: Mercoledì, 17 Agosto 2022
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