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TAR Lazio – sent. 15121/2024: Massofisioterapista e professioni sanitarie
24 luglio 2024

Il 24 luglio 2024, il TAR Lazio ha confermato il provvedimento del Ministero della Salute che annovera la figura professionale del massofisioterapista tra gli “operatori sanitari” e non tra i “professionisti sanitari”.

Numero
15121
Anno
2024

Quasi 400 massofisioterapisti hanno presentato ricorso al TAR Lazio per l’annullamento del provvedimento del Ministero della Salute n. 17247 del 15 marzo 2024 con cui si qualificavano i massofisioterapisti iscritti nell’elenco di cui al D.M. 9 agosto 2019, istituito in attuazione della L. n. 145/2018, come operatori sanitari e non come professionisti sanitari.

I ricorrenti hanno sostenuto, infatti, che la L. n. 145/2018 aveva introdotto una distinzione significativa tra coloro che erano iscritti in tale elenco speciale e tutti gli altri massofisioterapisti. Secondo gli stessi, chi rientrava nell'elenco speciale doveva essere considerato a tutti gli effetti un "professionista sanitario", distinto dagli "operatori di interesse sanitario", categoria quest'ultima che dovrebbe includere i massofisioterapisti non iscritti. La loro richiesta di riconoscimento come professionisti sanitari era motivata dallo scopo di ottenere un trattamento paritario rispetto ad altre professioni sanitarie riconosciute, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto fiscale e il riconoscimento delle prestazioni sanitarie, come il mancato rimborso di trattamenti sanitari e problematiche fiscali relative all'IVA.

Il Ministero della Salute, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, si è opposto al ricorso sostenendo che la classificazione come "operatori sanitari" fosse conforme alla normativa vigente. Il Ministero ha argomentato che la legislazione attuale non riconosce i massofisioterapisti iscritti nell'elenco speciale come "professionisti sanitari" e che il provvedimento contestato rispecchiava correttamente questa distinzione. In particolare, l’Avvocatura ha sottolineato come la categoria dei massofisioterapisti non avesse mai ottenuto lo status di professione sanitaria, ma fosse sempre stata considerata nell'ambito delle professioni di interesse sanitario.

Il TAR ha valutato il ricorso alla luce della normativa e della giurisprudenza preesistente, inclusa una decisione rilevante del Consiglio di Stato (Sent. n. 3218 del 30 maggio 2011), che aveva già affrontato il tema della qualificazione dei massofisioterapisti. La sentenza del TAR ha sottolineato come la legislazione italiana abbia storicamente trattato i massofisioterapisti come "operatori sanitari" e non come "professionisti sanitari", ribadendo che la creazione dell'elenco speciale ad esaurimento non ha modificato questa classificazione. Il TAR ha inoltre precisato che la L. n. 145/2018 e il successivo D.M. del 2019 non hanno mai inteso elevare la figura dei massofisioterapisti a professione sanitaria, bensì hanno creato un sistema transitorio per regolamentare la situazione di coloro che già operavano nel settore, senza però conferire loro il titolo di "professionisti sanitari". Il Tribunale ha quindi confermato che la distinzione tra "professionisti sanitari" e "operatori sanitari" era legittima e coerente con il quadro normativo, anche per il ruolo d’ausilio che svolgono i massofisioterapisti. In conclusione, il TAR Lazio ha respinto il ricorso dei massofisioterapisti, confermando la validità del provvedimento del Ministero della Salute che li classificava come "operatori sanitari". Infatti, nonostante l'iscrizione nell'elenco speciale ad esaurimento, i massofisioterapisti non possono essere riconosciuti come "professionisti sanitari" e quindi non possono beneficiare delle prerogative riservate a questa categoria, come il trattamento fiscale agevolato o il riconoscimento automatico delle prestazioni sanitarie da parte degli enti mutualistici.

Il testo della decisione è disponibile al seguente link e nel box download.

Sibilla Pianta
Pubblicato il: Mercoledì, 24 Luglio 2024 - Ultima modifica: Sabato, 24 Agosto 2024
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