Il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso presentato da Gm Comunicazione S.r.l. di impugnazione dell’ordinanza di ingiunzione emanata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), che comminava una sanzione per la riscontrata pericolosità, in termini di salute pubblica, delle comunicazioni commerciali trasmesse dalla società.
TAR Lazio – sent. 7978/2022: sanzioni relative a comunicazioni commerciali pericolose per la salute pubblica (“metodo Panzironi”)
15 giugno 2022
La questione origina dal ricorso presentato da Gm Comunicazione S.r.l., società che fornisce un servizio di media audiovisivo nazionale sul canale 61 del digitale terrestre (“Life 120 Chanel”), contro l’AGCOM, al fine di annullare le sanzioni comminate alla società nel 2019.
L’Autorità aveva sanzionato la parte ricorrente per la violazione degli artt. 3, 36-bis comma 1, lett. c), n.3 e 40 comma 1 del D.lgs. n. 177 del 2005, in ragione della diffusione di trasmissioni e televendite commerciali potenzialmente pericolose per la salute degli utenti, in quanto idonee a generare una sfiducia nella medicina tradizionale, nel tentativo di favorire la vendita dei prodotti “Life 120”.
Il ricorrente impugnava l’ordinanza di ingiunzione sostenendo che il programma “Il cerca salute” e le testimonianze dei soggetti rappresentati non costituiscono comunicazioni commerciali, come afferma l’AGCOM, ma sarebbero unicamente una divulgazione di esperienze di vita. Queste non avrebbero mai indotto gli utenti ad abbandonare le terapie e i medicinali tradizionali, rappresentando unicamente un invito a cambiare il loro stile di vita in favore del metodo “Life 120”, ideato dai fratelli Panzironi.
Il TAR, ritenendo infondato il primo motivo di ricorso, stabilisce che l’Autorità, avendo preso in considerazione la programmazione globale e pressoché monotematica del canale 61, ha correttamente qualificato tali trasmissioni come comunicazioni commerciali.
Successivamente, il giudice amministrativo ribadisce che il diritto alla salute deve prevalere sul diritto alla libera manifestazione del pensiero, come prescritto dall’art. 3 del D.lgs. 177/2005, e statuisce che la valutazione dell’AGCOM, secondo cui la condotta del ricorrente sarebbe lesiva del bene salute, è legittima. In particolare, il TAR afferma che “l’idoneità della condotta a ledere il bene salute va apprezzata tenendo conto della particolare pervasività del mezzo di comunicazione impiegato e della potenziale ampia platea di telespettatori, una parte dei quali versa in situazione di particolare vulnerabilità in quanto affetta da patologie, anche difficilmente curabili” (par. 2.2). Nel caso di specie, i giudici condividono l’opinione dell’AGCOM e ritengono che il canale attui una divulgazione molto pervasiva, consistente non solo nel rimarcare i benefici di questo metodo, ma anche nel diffondere testimonianze di guarigioni da patologie gravi come tumori, cardiopatie e malattie genetiche, tali da spingere l’utente a mettere in dubbio la medicina tradizionale.
In conclusione, il TAR del Lazio asserisce che “può essere vero che la riduzione degli zuccheri, l’attività motoria e la perdita di peso (ottenibili peraltro non solo con lo stile di vita “Life 120”), possono determinare il miglioramento di numerose patologie”, ma allo stesso tempo si deve considerare che “è decisamente più pericoloso, in termini di salute pubblica, collegare all’adozione di uno stile di vita la cura o la regressione di patologie gravi” (par. 2.2).
Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.