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TAR Venezia – sent. 661/2024: non è necessario l’assenso di entrambi i genitori per l’aggiunta del cognome materno
8 aprile 2024

Il TAR Venezia ha stabilito che, alla luce dei recenti mutamenti giurisprudenziali che hanno riconosciuto l’importanza di entrambe le linee genitoriali nell’attribuzione del cognome, non può esservi un automatico rigetto da parte della Prefettura con riguardo alla richiesta di aggiunta del cognome materno nonostante il dissenso del padre.

Numero
661/2024
Anno
2024

La ricorrente, in qualità di genitore, ha presentato una istanza di modifica del cognome del figlio, richiedendo l’aggiunta del cognome materno a quello paterno. Tuttavia la Prefettura, a causa del diniego del padre, ha respinto l'istanza ritenendo infatti necessario l'accordo di entrambi i genitori, come viene stabilito nella sent. n. 286/2016 della Corte costituzionale («“la Corte Costituzionale con sentenza n. 286 – 8 Novembre 2016, ha ritenuto ammissibile che, in deroga alla regola, consuetudinaria, della automatica attribuzione del cognome paterno, possa essere attribuito al figlio, legittimo naturale o adottivo, al momento della nascita, del riconoscimento o dell’adozione, il cognome materno in aggiunta a quello paterno, sempreché e solo in caso vi sia una comune volontà espressa in tal senso da parte dei genitori (legittimi naturali o adottivi). [...] nel caso di specie, non sussistono i presupposti per procedere al cambiamento del cognome del minore [...], con l’aggiunta del cognome materno, stante l’opposizione del padre naturale [...]”», par. 2),

Di conseguenza, la ricorrente ha impugnato il diniego della prefettura di fronte al TAR sulla base delle tre seguenti censure: la prima concerne l’erronea applicazione della legge (D.P.R. n. 369/2000) per come è stata interpretata a seguito dell’intervento della Corte costituzionale; il secondo motivo riguarda la violazione del diritto del figlio ad essere identificato attraverso l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori, escludendo che l’assenso di uno costituisca condizione di procedibilità; il terzo è relativo all’insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della Prefettura.

Il TAR ritiene di dover trattare congiuntamente i tre motivi di ricorso poiché sono strettamente collegati tra loro, in quanto mirano tutti a contestare il fatto che il mancato assenso del padre possa precludere la procedura di modifica del cognome del figlio.

In particolare, se da un lato la ricorrente sostiene che il semplice dissenso del padre (espresso quando la Prefettura lo ha informato della richiesta) non dovrebbe impedire l’avvio del procedimento né portare al suo rigetto, la Prefettura invece ritiene necessaria la volontà congiunta di entrambi i genitori o, quantomeno, l’assenso di entrambi e poiché il padre del minore aveva espresso opposizione, la Prefettura ha ritenuto di non poter autorizzare il cambiamento richiesto.

Sul punto, il TAR ritiene la posizione della Prefettura non condivisibile, principalmente perché la sentenza n. 131 del 2022 della Corte Costituzionale ha modificato il regime normativo sull'attribuzione del cognome ai figli, stabilendo che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori, salvo un diverso accordo tra di loro. Nonostante questa sentenza facesse riferimento all’attribuzione del cognome al momento della nascita, comunque ha introdotto principi fondamentali relativi all’eguaglianza tra i genitori nel trasmettere il proprio cognome ai figli, principi che devono essere presi in considerazione anche per le modifiche intervenute successive alla nascita.

Pur il caso di specie all’esame del TAR non rientrasse strettamente nelle coordinate fattuali esaminate dalla Corte costituzionale nella sentenza citata, bisogna comunque considerare anche l’orientamento del Consiglio di Stato sul punto il quale, nella sentenza n. 8422/2023, ha recentemente osservato che i principi espressi dalla Corte costituzionale possono avere rilevanza nelle scelte discrezionali del Prefetto su richieste di modifica del cognome. Si è infatti affermato un cambiamento di prospettiva che riconosce il cognome non solo come un segno di appartenenza familiare, ma anche come un’espressione dell’identità personale del singolo, confermando così l’importanza di entrambe le linee genitoriali.

In conclusione, il TAR ritiene che il diniego prefettizio sia viziato da eccesso di potere e violazione di legge. La necessità dell’accordo di entrambi i genitori, infatti, non trova fondamento nella normativa e nei principi costituzionali espressi dalla Corte. In particolare, il dissenso del padre non può avere un effetto automaticamente preclusivo sulla richiesta della madre, poiché i cognomi dei due genitori possono coesistere senza conflitti, specialmente in un contesto in cui la responsabilità genitoriale è attribuita alla sola madre. Di conseguenza, il TAR accoglie il ricorso e annulla il provvedimento della Prefettura.

Il testo della sentenza è disponibile nel box download.

Sibilla Pianta
Pubblicato il: Lunedì, 08 Aprile 2024 - Ultima modifica: Giovedì, 19 Settembre 2024
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