La Corte costituzionale della Thailandia ha dichiarato incostituzionale gli articoli 301 del Codice penale riguardante l'interruzione di gravidanza, perché contrario ai principi di eguaglianza e libertà protetti dalla Costituzione.
Thailandia- Corte costituzionale: Declaratoria di incostituzionalità di previsioni del Codice penale sull'aborto
19 febbraio 2020
Il 19 febbraio 2020 la Corte costituzionale della Thailandia si è pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale sollevato in merito agli articoli 301 e 305 del Codice penale.
Secondo queste disposizioni l'interruzione di gravidanza in Thailandia è disciplinata nel seguente modo: l'aborto procurato o indotto da terzi è un crimine punito con pena detentiva fino a 3 anni ed ammenda (articolo 301) ad eccezione dei casi in cui questo è praticato da un medico nei casi tassativi elencati dall'articolo 305, cioè quando sia necessario per la salute della donna, quando la gravidanza sia il risultato di una violenza sessuale.
La Corte costituzionale ha affermato che l'articolo 301 del Codice penale viola gli articoli 27 e 28 della Costituzione thailandese, riguardanti la parità di diritti fra donne e uomini e il diritto alla libertà personale.
In virtù di ciò la Corte ha invitato il legislatore alla modifica degli articoli 301 e 305 del Codice penale in senso conforme al testo Costituzionale del 2017.
La declaratoria di incostituzionalità avrà effetto al decorrere di 360 giorni dalla sentenza.