Lo Stato italiano è stato citato in giudizio per le sue inadempienze in materia climatica, ma il Tribunale Civile di Roma dichiara il proprio difetto assoluto di giurisdizione per mancanza assoluta di una posizione soggettiva giuridicamente tutelata.
Tribunale Civile di Roma - sent. n. 3552/2024 - A Sud et al. c. Italia (Giudizio universale): la prima causa climatica in Italia viene dichiarata inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione
26 febbraio 2024
La vicenda giudiziaria nasce da un’azione legale, promossa nell’ambito della campagna “Giudizio Universale” e proposta nel giugno 2021 da più di 200 ricorrenti, tra cui ben 24 associazioni ambientaliste, con la quale si chiedeva l’accertamento della responsabilità dello Stato italiano ex art. 2043 c.c. e, in subordine, art. 2051 c.c. per l’insufficiente abbattimento delle emissioni, ovvero le politiche di contrasto al cambiamento climatico, ritenute inadeguate.
In via ulteriormente subordinata, gli attori chiedevano altresì di accertare e dichiarare l'inadempimento dello Stato italiano alle obbligazioni di protezione, condannandolo ai sensi dell’art.1453 a conformare e adeguare il Piano Nazionale per l’Energia e il Clima (PNIEC).
Secondo gli attori, lo Stato non rispetterebbe i vincoli assunti in sede internazionale, in particolare derivanti dall’Accordo di Parigi, in materia di riduzione delle emissioni CO2 nell’atmosfera, ledendo in tal modo il diritto al clima e alla conservazione delle condizioni di vivibilità per le generazioni future.
Per l’effetto, i ricorrenti hanno domandato al Tribunale Civile di Roma la condanna dello Stato in forma specifica, ai sensi dell’art. 2058, co. 1 c.c., all’adozione di ogni iniziativa necessaria per l’abbattimento, entro il 2030, delle emissioni antropogeniche di CO2 nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta dal giudice.
Il Tribunale di Roma, pur evidenziando “la oggettiva complessità e gravità della emergenza a carattere planetario provocata dal cambiamento climatico antropocentrico”, ha ritenuto di non poter accertare la responsabilità civile dello Stato dinanzi a una domanda “diretta ad ottenere dal Giudice una pronuncia di condanna dello Stato legislatore e del governo di un ‘facere’ in una materia tradizionalmente riservata alla ‘politica’”. Il Tribunale di Roma solleva quindi un difetto assoluto di giurisdizione per assenza, nel caso di specie, di una posizione soggettiva giuridicamente tutelata, pur ricordando che la domanda proposta in via subordinata, volta ad ottenere la modifica del PNIEC, attenendo alla legittimità dell’atto amministrativo, rientra nella giurisdizione amministrativa generale di legittimità.
La causa è attualmente pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Roma.
La sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.