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Tribunale – Lecce, 24/06/2019: Trasferimento in utero di embrioni appartenenti anche al marito deceduto
24 giugno 2019

Secondo il Tribunale di Lecce è legittimo il trasferimento degli embrioni crioconservati anche successivamente al decesso del marito stante la irrevocabilità del consenso nei momenti successivi alla fecondazione

Numero
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Anno
2019

La ricorrente e il marito signor (omissis…) nel 2015 si rivolgevano al centro (omissis…) per cominciare le pratiche utili alla PMA. Una volta ricevute tutte le informazioni e sottoscritto il consenso informato, si procedeva ad una prima PMA di n. 2 embrioni, poi fallita, e alla crioconservazione degli altri 2 poiché in sovrannumero.

Nel mese di gennaio 2019 la coppia si rivolge nuovamente al centro specializzato in PMA per ottenere l’impianto dei due embrioni crioconservati ma, in costanza degli esami del caso, il signor (omissis…) decedeva a causa di un carcinoma.

La ricorrente, al fine di dare seguito anche alla volontà del marito, chiedeva di procedere all’impianto dei residui 2 embrioni crioconservati. In ragione dell’età e dell’incidenza di quest’ultima sulla buona riuscita della PMA, la ricorrente chiedeva, in via cautelare, l’intimazione al centro (omissis…) del trasferimento intrauterino degli embrioni crioconservati nel centro medesimo.

Nessuno si costituiva parte resistente e il centro faceva pervenire dichiarazione scritta contenente la propria disponibilità ad effettuare la PMA nel caso in cui fosse giunta autorizzazione da parte del giudicante.

Appaiono due questioni. La prima connessa al requisito della sussistenza in vita di entrambe i coniugi richiesto dall’art. 5 L. 40/2004; il secondo relativo alla espressione del consenso alla PMA da parte della coppia.

Il primo luogo il giudice chiarisce come il requisito della sussistenza in vita dei coniugi, previsto dall’art 5 L. 40/2004, debba sussistere al tempo della fecondazione e non oltre.

Per quanto invece concerne la seconda questione, dalla documentazione prodotta emerge come la coppia, sino ai giorni subito antecedenti la morte del coniuge, stesse svolgendo tutti gli esami prodromici all’impianto degli embrioni sovrannumerari e crioconservati. Secondo il giudice appare dunque chiaramente la volontà del marito circa la prosecuzione della PMA, «essendo già avvenuta la fecondazione dell’ovulo deve ritenersi del tutto irrilevante ogni profilo circa la permanenza o meno del consenso alla PMA da parte del coniuge, poi deceduto, giacché a far data dalla fecondazione, ovvero dalla formazione dell’embrione, il consenso prestato ai fini della PMA non è più revocabile». Viene in essere, da ultimo, «il diritto della donna ad ottenere, sempre, il trasferimento degli embrioni crioconservati indicato nelle linee guida 2015».

Secondo il giudice, inoltre, nulla va disposto in ordine al riconoscimento dello status di figlio legittimo avendo già l’art. 8 della legge in esame positivamente disciplinato lo status di figlio legittimo dei soggetti nati per mezzo della PMA.

Il giudice ordina alla clinica il trasferimento intrauterino degli embrioni conservati nel medesimo centro provenienti dall’unione dei semi della ricorrente e del marito deceduto.

Vanessa Lando
Pubblicato il: Lunedì, 24 Giugno 2019 - Ultima modifica: Venerdì, 12 Aprile 2024
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