Il Tribunale dei minori di Trento ha accolto un ricorso per adozione in casi particolari presentato da un uomo nei confronti del figlio biologico del compagno unito civilmente.
Tribunale dei minori di Trento – sent. 21 luglio 2023: adozione in casi particolari e coppie omogenitoriali
21 luglio 2023
L’istante richiede di poter adottare un minore, nato da procedura di procreazione medicalmente assistita con la tecnica della gestazione per altri, figlio biologico del compagno unito civilmente.
Il ricorrente e il compagno chiedono la regolarizzazione della posizione giuridica del bambino, secondo quanto previsto dall’art. 44, lett. d), L. n. 184/1983 (adozione in casi particolari per constata impossibilità di affidamento preadottivo), anche in considerazione delle precarie condizioni di salute del padre biologico del minore.
In sede di giudizio, gli operatori sociali ritengono il ricorrente come “assolutamente idoneo e adeguato” a prendersi cura del minore, con il quale ha un rapporto affettivo significativo.
Il Tribunale, nella sua analisi, si sofferma in particolare sulla L. 4 maggio 1983 n. 184 (diritto del minore ad una famiglia): nel caso di specie, l’adozione in casi ordinari (art. 7) sarebbe esclusa per le coppie dello stesso sesso, in quanto il procedimento adottivo è riservato ai coniugi e la disciplina viene espressamente esclusa alle coppie unite civilmente.
Nel caso in questione si discute dell’applicabilità dell’adozione in casi particolari (o non piena) «[...] quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo» (art. 44, lett. d), L. 184/1983). Secondo il Tribunale di Trento, questo istituto non mira a trovare un genitore per un bambino abbandonato, quanto a tutelare e coprire giuridicamente situazioni in cui il bambino ha già un genitore di fatto, ma al quale mancherebbe il corrispondente riconoscimento giuridico. A sostegno di questa tesi, l’adozione non piena sarebbe stata concessa, in passato, anche a singoli e coppie non sposate.
Secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali (Corte di cassazione, sez. I civ., sent. n. 12962/2016), si ammetterebbe l’adozione in casi particolari non solo quando vi sia impossibilità materiale di adottare bambini in stato di abbandono, ma anche in ogni altra ipotesi di impossibilità giuridica di adottare con l’adozione legittimante. Seguendo questo ragionamento, risultano adottabili anche bambini non abbandonati, affidati ad una coppia o a un singolo: si tratterebbe di casi in cui l’adozione – nonostante non sussista uno stato di abbandono – appare comunque la miglior tutela dei diritti del minore.
Il ragionamento del Tribunale si pone in linea anche con la L. 76/2016 (unioni civili tra coppie dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), il cui art. 1, comma 20, afferma che «[...] La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti». Da questa ultima frase, secondo il Tribunale, emerge la volontà del legislatore di aprire i confini interpretativi dell’adozione in casi particolari alle unioni civili, così come definite dalla L. 76/2016 stessa, facendo così salvo quanto consentito dall’interpretazione giurisprudenziale per come si è sviluppata nel tempo. Infatti, successivamente all’emanazione della L. 76/2016, vi sono state altre pronunce che, in casi analoghi a quello in esame, hanno accolto la domanda di adozione ex art. 44, lett. d), L. 184/1983 (cfr. da ultimo dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12962/2016).
Il Tribunale dichiara applicabile l’adozione in casi particolari quando vi sia impossibilità giuridica di affidamento preadottivo, ove sussista l’interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l’altra figura genitoriale, anche se dello stesso sesso.
Il Tribunale dei minori di Trento ammette il ricorso e dichiara l’adozione del minore.
Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.