Il Tribunale di Ancona ha ordinato all’Azienda Sanitaria Unica Regionale di verificare, previa acquisizione del Comitato etico competente, la sussistenza dei presupposti per l’operatività della causa di non punibilità del suicidio assistito previsti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 242 del 2019.
Tribunale di Ancona – Ordinanza 1 febbraio 2022: imposta all’azienda sanitaria la verifica dei presupposti per l’aiuto al suicidio nel caso Antonio
1 febbraio 2022
Il caso riguarda Antonio (nome di fantasia), un soggetto pienamente capace di intendere e di volere, affetto da tetraplegia irreversibile e costretto ad una costante assunzione di farmaci e all’utilizzo di cateteri, senza alcuna possibilità di miglioramento. L’uomo, ritenendo intollerabili le proprie condizioni di vita, ha deciso di porre fine alla propria vita e ha chiesto la verifica dei presupposti delineati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 242 del 2019.
La ASUR, sulla base del parere del Comitato etico, rispondeva negativamente alla richiesta a causa dell’assenza di un adeguato processo istruttorio: il Comitato, in assenza di una legge, riteneva di non potersi esprimere in quanto “non supportato da una solida base etica e legislativa”.
A fronte di ciò, Antonio ha proposto ricorso cautelare al Tribunale, il quale, facendo seguito alla propria precedente decisione sull’analogo caso di Mario (ordinanza 9 giugno 2021), ha ordinato all’Azienda Sanitaria la verifica dei presupposti stabiliti dalla Corte costituzionale. Nella sentenza n. 242 del 2019, infatti, la Corte non ha introdotto un “diritto a morire”, ma dei presupposti procedurali imprescindibili ai fini della non punibilità del suicidio assistito: tale pronuncia ha introdotto, sul piano del diritto positivo, un “diritto del malato a richiedere alla struttura competente il procedimento per l’accertamento delle condizioni per l’operatività della causa di non punibilità”.
Il testo dell’ordinanza è disponibile nel box download.