Nell’ambito di un procedimento civile, una paziente e il marito chiedevano che fosse accertata la responsabilità dei medici che avevano assistito la donna. Secondo i ricorrenti, infatti, i sanitari avevano preferito un’opzione terapeutica contraria alle linee guida e non avevano fornito adeguate spiegazioni alla paziente, violando il principio del consenso informato. Il Tribunale di Ancona ha rigettato tutte le domande avanzate dagli attori, non essendo provata la condotta negligente dei medici.
Tribunale di Ancona – sent. 6/2024: malpractice medica e violazione del consenso informato
3 gennaio 2024
In data 8 marzo 2017, una donna venne sottoposta a un intervento chirurgico per l’asportazione di un polipo del colon. Dopo l’operazione la paziente venne visitata da un’oncologa che le prescrisse una seconda procedura chirurgica, eseguita in data 13 giugno 2017. Successivamente, la donna lamentò diffusi dolori addominali. Si resero perciò necessarie ulteriori visite specialistiche e nuove operazioni chirurgiche.
A seguito di tali vicende, la donna e il coniuge hanno agito in giudizio chiedendo che fosse riconosciuta la responsabilità della dottoressa che aveva prescritto il secondo intervento, nonché della struttura ospedaliera e del chirurgo che aveva materialmente compiuto l’operazione. Gli attori, infatti, deducevano che, secondo le linee guida in materia, si sarebbe dovuto invece optare per controlli periodici. Nessuna informazione riguardo a questa possibilità era però stata fornita alla paziente, in violazione del suo diritto al consenso informato.
Il Tribunale di Ancora ha rigettato le domande. In primo luogo è stato sottolineato che, in tema di responsabilità sanitaria, spetta al paziente dare prova del nesso di causalità sussistente tra la condotta del medico che ha violato le regole di diligenza e l’evento dannoso, ossia la lesione della salute. Nel caso in esame, tale prova non è stata fornita. Inoltre, il quadro clinico della paziente era tale da giustificare un approccio chirurgico, come indicato dalle linee guida del 2016, le più recenti disponibili all’epoca dei fatti (i Consulenti Tecnici di parte avevano invece considerato le linee guida del 2010 e 2012).
In secondo luogo, il Tribunale ha statuito che il diritto al consenso informato è stato adeguatamente garantito. Gli elementi che fondano la responsabilità dei sanitari per violazione del consenso informato sono due: la mancanza del consenso e la dimostrazione, che spetta a chi agisce in giudizio, che, se correttamente informato, il paziente non si sarebbe sottoposto al trattamento sanitario. Nel caso di specie, il modulo di consenso firmato dalla donna è risultato sufficientemente dettagliato. Inoltre, la paziente non ha comunque dato prova che, se messa a conoscenza del monitoraggio periodico, avrebbe scelto di non sottoporsi alla procedura chirurgica.
Considerato quanto emerso, il Tribunale di Ancona ha rigettato le domande proposte da parte attrice, non essendo emersa alcuna prova di una condotta inadempiente dei sanitari.
Il testo della sentenza è disponibile nel box download.