Il Tribunale di Belluno ha rigettato il ricorso cautelare presentato, in via d'urgenza, da dieci operatori sanitari di RSA che avevano rifiutato di vaccinarsi contro il Covid-19 e ha ritenuto legittima l’imposizione delle ferie forzate da parte del datore di lavoro.
Tribunale di Belluno, sezione lavoro – Ordinanza n. 12/2021: ferie forzate per operatori sanitari che rifiutano il vaccino contro il Covid-19
19 marzo 2021
In particolare, il Tribunale ha considerato che l’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure possibili per tutelare l’integrità fisica dei lavoratori e che in questo caso i lavoratori coinvolti svolgevano mansioni a diretto contatto con le persone. Il vaccino contro il Covid-19 costituisce una misura idonea alla tutela dei lavoratori e la permanenza dei dieci operatori sanitari sul luogo di lavoro senza aver ricevuto il vaccino comporterebbe la violazione dell’obbligo di cui all’art. 2087 c.c.
Il periodo di ferie, inoltre, secondo l’art. 2109 c.c., può essere stabilito dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore: in assenza, dunque, di una concreta minaccia di sospensione senza retribuzione o di licenziamento, secondo il Tribunale il datore di lavoro può legittimamente imporre un periodo di ferie forzate agli operatori sanitari che abbiano rifiutato di vaccinarsi.
Il ricorso e la pronuncia sono antecedenti all’entrata in vigore del decreto legge 44 del 1 aprile 2021 che all’art. 4 impone l’obbligo di vaccinazione a tutti gli operatori sanitari, pena la sospensione dell’attività lavorativa a contatto con il pubblico.
Il testo dell’ordinanza è disponibile nel box download.