A differenza di quanto stabilito nei mesi scorsi dai Tribunali di Milano e Trieste, il Tribunale di Brescia ha ritenuto che dichiarare un neonato figlio di una donna che non lo ha partorito configuri il reato di alterazione di stato, anche se l’atto di nascita è stato creato all’estero e poi trascritto in Italia.
Tribunale di Brescia - sent. 26 novembre 2013: maternità surrogata all’estero e condanna per alterazione di stato
26 novembre 2013
Nel corso del giudizio è stata accertata l’incompatibilità del patrimonio genetico dei gemelli con quello della madre, deducendosi così che la coppia avesse fatto ricorso alla fecondazione eterologa mediante donazione di ovocita e poi a maternità surrogata.
La seconda Sezione del Tribunale di Brescia ha ritenuto gli imputati colpevoli del reato di alterazione di stato (art. 567 co. 2 c.p.) e li ha condannati alla reclusione per cinque anni e un mese ( la pronuncia è già stata oggetto di impugnazione).
Secondo il Tribunale l'art. 567 co. 2 c.p. avrebbelo scopo di assicurare al neonato uno stato di famiglia corrispondente alla sua effettiva discendenza e di realizzare l'interesse primario dell'ordinamento a che ciascuno consegua il titolo di stato che realmente gli compete, sulla base dell'effettivo rapporto di procreazione
Irrilevante, secondo i giudici, il fatto che il certificato di nascita si sia formato a Kiev: «nemmeno in Ucraina, stando all'art. 123 del codice di famiglia, è riconosciuta la filiazione legittima in capo ai coniugi laddove si tratti di impianto nell'utero di una donatrice di un embrione concepito mediante fecondazione di un ovulo di donatrice con il seme di un uomo coniugato con altra donna». L’ordinamento ucraino ammetterebbe dunque la donazione di gameti e la maternità surrogata, solo come tecniche alternative e non cumulative.
Inoltre, i coniugi italiani non avevano concluso alcun tipo di contratto, richiesto invece dalla legislazione ucraina. L’atto di nascita, dunque, non si sarebbe formato nel rispetto della legge dello stato in cui sono nati i bambini.
Il Tribunale, comunque, non ha ritenuto di disporre la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale nei confronti del padre dei bambini.
A questo link il testo della pronuncia (fonte: penalecontemporaneo.it).