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Tribunale di Cagliari (giudice tutelare): nomina amministratore di sostegno
22 ottobre 2009

Il giudice tutelare del Tribunale di Cagliari si è pronunciato sul ricorso di una donna, non affetta da alcuna patologia, che chiedeva la nomina di un amministratore di sostegno in caso di sua eventuale futura incapacità. Il ricorso viene accolto e la nomina dell’amministratore di sostegno è condizionata all’insorgenza dell’incapacità e limitata alla durata della patologia; l’incarico dell’amministratore nominato è di far rispettare le dichiarazioni anticipate di trattamento della ricorrente.

Anno
2009

Nel ricorso presentato da X, per chiedere la nomina di un amministratore di sostegno, viene evidenziato che X è in possesso della capacità di intendere e volere  e che la ricorrente stessa, con scrittura privata autenticata, ha designato la signora Y come propria amministratrice di sostegno, con l’incarico di assicurare il rispetto delle volontà manifestate da X nella scrittura privata, in caso di eventuale futura incapacità.

Nella scrittura privata autenticata X aveva espresso le proprie volontà circa i trattamenti sanitari cui essere o non essere sottoposta in caso di futura incapacità. In particolare, escludeva di voler essere sottoposta a interventi chirurgici, a rianimazione o altro intervento medico qualora il loro risultato fosse un mero prolungamento del morire o un mantenimento in stato di incoscienza, e di non voler essere sottoposta a nessun trattamento di sostegno vitale.

Il ricorso presentato da X è volto a sollecitare la nomina di un amministratore di sostegno (Y) con il compito di attuare le volontà espresse nella dichiarazione anticipata di trattamento.

La ricorrente ha inoltre chiarito le motivazioni per le quali aveva scelto una persona diversa dal proprio coniuge o dai propri familiari: «vi era il fondato pericolo che questi ultimi non rispettassero le sue volontà, se nominati amministratori di sostegno, avendo gli stessi manifestato ferma contrarietà, per motivazione etiche e religiose, alle scelte di fine vita indicate nella scrittura prodotta in giudizio».

Il giudice adito, basandosi anche sull’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni, che ha ridefinito sensibilmente il rapporto medico-paziente, nella prospettiva di una sempre maggiore valorizzazione della volontà dell’individuo, afferma che le scelte del paziente riguardanti la propria esistenza (comprese quelle di fine vita) devono essere salvaguardate, in quanto espressione delle libertà costituzionali.

Il rapporto tra attualità del consenso ai trattamenti sanitari e rispetto del principio di autodeterminazione impone, in caso di incapacità del paziente di verificare l’esistenza di dichiarazioni anticipate di trattamento e di interpellare le persone vicine al paziente in modo da ricostruirne la volontà. Inoltre, «qualora l’analisi delle disposizioni vigenti nel nostro ordinamento non consentisse, come taluni ritengono, di individuare in concreto adeguati strumenti attraverso i quali garantire la piena tutela del diritto all’autodeterminazione in campo sanitario anche nel caso in cui il paziente che abbia validamente manifestato il dissenso a certi trattamenti medici non sia più in possesso della capacità di intendere e di volere nel momento in cui detti trattamenti debbono essere applicati, il nostro Paese sarebbe gravemente inadempiente rispetto agli obblighi internazionali assunti e si porrebbe, in particolare, in palese contrasto con i diritti e le libertà garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, così come interpretati dalla Corte di Strasburgo, tanto da potersi fondatamente prospettare una sua responsabilità per violazione della Convenzione».

Nella caso in esame, tuttavia, la ricorrente non presenta alcuna patologia tale da far ritenere certa, nel prossimo futuro, una perdita della capacità di intendere e volere e chiede per sé la nomina di un amministratore di sostegno nel caso in cui si trovi in condizioni di incapacità. Il giudice ritiene di poter dare una risposta positiva alla richiesta «conformemente a quanto già sostenuto di recente in alcune pronunce di merito (v. Tribunale Modena, giudice dott. Stanzani, 5 novembre 2008; Tribunale di Modena, giudice dott. R. Masoni, 19 dicembre 2008; Tribunale Prato, 8 aprile 2009; Tribunale di Siena, 18 giugno 2007)».

La signora Y viene pertanto nominata amministratrice di sostegno della ricorrente X. L’incarico è condizionato al verificarsi  dell’ipotesi di perdita della capacità di intendere e volere e limitato alla durata dell’eventuale patologia.

Il testo della sentenza è disponibile nel box download.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Giovedì, 22 Ottobre 2009 - Ultima modifica: Venerdì, 31 Maggio 2019
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