Il tribunale di Como ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 5 e 12, commi 2,9 e 10 della L.40/2004 nella parte in cui, specificando che alla tecnica della PMA possono accedere le «coppie di sesso diverso» impediscono ad una coppia formata da soggetti dello stesso sesso di richiedere la fecondazione omologa tra il gamete maschile di uno di essi (crioconservato prima della rettifica di attribuzione di sesso) e il gamete femminile dell’altro.
Tribunale di Como – Ord. 24 luglio 2024: Questione di legittimità costituzionale circa il divieto di accesso alla PMA da parte di genitori biologicamente complementari
24 luglio 2024
La ricorrente ha chiesto al Tribunale di Como di accertare e, conseguentemente, dichiarare la genitorialità genetica della controparte affinché le figlie minori vengano indicate quale prole (anche) della controparte con annotazione sull’atto di nascita quale genitore, facendo seguire al nome delle minori il cognome della convenuta. La convenuta, unita civilmente alla ricorrente, ha manifestato la sua aderenza alle domande proposte da quest’ultima.
Si associa alla richiesta anche la curatrice speciale delle minori, la quale ha formulato domanda subordinata affinché nell’atto di nascita la convenuta – donatrice del gamete maschile prima della rettificazione del sesso – venga indicata non come “madre” ma come “padre”.
Tutte le parti, compresa la pubblica accusa, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9, 10 della L. 40/2004.
Il collegio incaricato della decisione si chiede se la diversità di genere richiesta dalla L. 40/2004 debba sussistere solo al momento del concepimento o debba persistere anche al momento del riconoscimento all’atto di nascita.
Il Tribunale di Como ha, quindi, ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Corte costituzionale. Viene dunque chiesto alla Corte costituzionale di valutare l’illegittimità di quelle norme della L. 40/2004 che rendono impossibile per il genitore, che ha fornito il gamete maschile alla procreazione, di essere riconosciuto come padre, pur essendo nel frattempo divenuto donna.