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Tribunale di Firenze – ord. 11 settembre 2024: questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 L. 40/2004
11 settembre 2024

Il tribunale di Firenze – I sez. civile – ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell’art. 5 Legge n. 40/2004 nella parte in cui prevede che possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita solamente le coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate e conviventi.

Numero
0
Anno
2024

E., donna single torinese di anni quaranta, si rivolge ad un centro per la procreazione assistita toscano al fine di poter accedere alla fecondazione medicalmente assistita. Essa, tuttavia, riceve dal centro un diniego motivato dal divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle persone single sancito dall’art. 5, legge n. 40/2004. La ricorrente obietta l’irragionevolezza di tale rifiuto in quanto contrastante con gli artt. 2, 3, 13, 32, 117 Cost., quest’ultimo in riferimento agli artt. 8 e 14 CEDU.

Il Centro toscano ha dedotto di «non poter far altro che opporre il proprio divieto in ragione dell’art. 5 della legge 40/2004», concordando tuttavia con l’irragionevolezza di tale divieto soprattutto in un contesto, come quello europeo, in cui l’accesso alla fecondazione eterologa è consentito alle donne single in molti Paesi. 

La ricorrente propone dunque ricorso al Tribunale di Firenze affinché disapplichi l’art. 5 L. 40/2004 e dichiari il suo diritto a ricorrere alla PMA e più precisamente «ad un protocollo di PMA adeguato ad assicurare le più alte probabilità di risultato utile […] secondo tecniche e modalità compatibili con un elevato livello di tutela della salute della donna» (pag. 2). Inoltre, la ricorrente chiede che venga ordinato al Centro di procreazione assistita da lei contattato «di accogliere la richiesta di accesso alla tecnica di fecondazione assistita di tipo eterologo con utilizzo di gamete maschile di un donatore terzo e anonimo» (pag. 2) e di porre le connesse spese a carico del Servizio Sanitario Regionale.

In via subordinata, viene altresì richiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, legge n. 40/2004, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 Cost., quest’ultimo in riferimento agli artt. 8 e 14 CEDU, nella parte in cui prevede che «possano accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi», escludendo così irragionevolmente e illegittimamente dall’accesso a suddette pratiche la donna singola.

Secondo il Giudice remittente, la vertenza è regolata dall’art. 5, legge n. 40/2004. Tuttavia, sempre secondo l’organo giudicante, «la norma che si dovrebbe applicare presenta plurimi profili di incostituzionalità, di tal che la questione di costituzionalità è rilevante, dipendendo da essa la decisione della controversia» in oggetto.

In particolare, secondo il Giudice l’art. 5 della legge in esame contrasta con l’art 3 Cost. nella pare in cui nega alla donna l’accesso alle tecniche di PMA tramite fecondazione eterologa in quanto infligge una irragionevole disparità di trattamento, senza che tale disparità possa essere giustificata da alcun interesse costituzionalmente rilevante. Inoltre, appare in contrasto con gli artt. 2 e 13 Cost. in quanto, l’art. 5, non tutelando le esigenze di procreazione riconosciute nella sent. n. 151/2009 della Corte costituzionale e il diritto della persona di scegliere di costruire una famiglia (anche con figli non genetici), viola la libertà di autodeterminazione con riferimento alle scelte procreative. Viene inoltre sollevata questione di costituzionale con riferimento all’art 32 Cost. in quanto il divieto di accesso alla PMA alla donna single, precludendo alla stessa la prospettiva di divenire madre e legandola al fattore temporale dell’infertilità, viola il suo diritto alla salute, e con riferimento all’art 117 co. 1 Cost, in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU e agli artt. 3, 7, 9, 35 della Carta di Nizza. Infatti «il divieto normativo in rilievo […] confligge con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e con i diritto all’integrità fisica e psichica in quanto non rispetta la libertà di autodeterminazione e di scelta in ordine alla propria sfera privata con particolare riguardo al diritto di ciascuno alla costituzione del proprio modello di famiglia» (pag. 4).

Il tribunale, dunque, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art 5 l. 40/2004 e dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il procedimento.

Il testo dell’ordinanza di remissione è disponibile box download.

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Vanessa Lando
Pubblicato il: Mercoledì, 11 Settembre 2024 - Ultima modifica: Mercoledì, 09 Ottobre 2024
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