Il Tribunale di Latina ha rigettato la richiesta di risarcimento per “danno da nascita indesiderata” avanzata da due genitori a carico della ginecologa che li aveva seguiti nel corso della gravidanza. La dottoressa, infatti, non si era accorta di una malformazione congenita del feto.
Tribunale di Latina – sent. 2275/2023: risarcimento del danno da nascita indesiderata
26 ottobre 2023
Con la sentenza 26 ottobre 2023, n. 2275, il Tribunale di Latina ha esaminato la richiesta di un padre e una madre che agivano in giudizio per chiedere che fosse riconosciuta la responsabilità della dottoressa P.O. La ginecologa, infatti, nel seguire clinicamente la gravidanza della donna, non si era resa conto che il feto presentava una grave malformazione congenita. L’errore nella diagnosi, oltre ad aver impedito l’eventuale ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza, avrebbe causato un danno morale e psicologico ai futuri genitori.
Il Tribunale di Latina ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta dei due genitori poiché non è stato sufficientemente dimostrato il nesso di causalità sussistente tra la condotta della dottoressa e i danni subiti, sul piano psicologico e morale, dalla madre e dal padre del bambino. In primo luogo, infatti, nessun trattamento terapeutico avrebbe potuto curare la malformazione del feto, anche qualora fosse stata tempestivamente riconosciuta. In secondo luogo, la madre del bambino non ha provato che, se fosse stata a conoscenza della condizione del nascituro, avrebbe in concreto esercitato il diritto all’interruzione volontaria della gravidanza. Secondo il giudice è inoltre necessario tenere in considerazione che il deficit di cui è affetto il minore «non è di entità tale da poter consentire una valutazione di tipo presuntivo e prognostico in merito al concreto esercizio da parte della gestante del diritto all’interruzione della gravidanza, come nelle ipotesi di malformazioni di entità tale da comportare deficit neurologici importanti o gravissime forme di disabilità motoria o funzionali per il nascituro (es. tetraparesi)». Stando a quanto emerso nel corso del processo, infatti, il bambino è vivace e vive serenamente, riuscendo a compensare le limitazioni motorie dovute alla malformazione del braccio sinistro.
Ulteriore elemento che non ha consentito di attribuire alla dottoressa P.O. la responsabilità del “danno da nascita indesiderata” è consistito nel fatto che la futura madre si fosse successivamente sottoposta ad ulteriori esami, condotti da diversi professionisti, i quali pure non riscontravano nessuna anomalia nello sviluppo del feto.
Considerate le motivazioni descritte, il Tribunale di Latina ha rigettato la domanda di risarcimento sollevata dai genitori a carico della dottoressa P.O.
Il testo della sentenza è disponibile nel box download.