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Tribunale di Lucca – ord. 24 maggio 2024: sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 L. 40/2004 e dell’art. 250 c.c.
24 maggio 2024

Il tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 8 e 9 della L. 40/2004 e all’art. 250 c.c. nella misura in cui impediscono l’attribuzione al nato nell’ambito di un percorso di P.M.A. eterologa praticata da una coppia di donne dello status di figlio riconosciuto anche dalla “madre intenzionale”.

Numero
-
Anno
2024

Il caso di specie

Il caso di specie che ha originato l’ordinanza del Tribunale di Lucca aveva ad oggetto la legittimità dell’iscrizione a cura dell’Ufficiale di stato civile di Camaiore di un atto di nascita di un minore nato in Italia, atto che riporta, oltre al nominativo della madre che lo ha partorito (cd. madre biologica), anche quello della cd. “madre intenzionale”, ovvero colei che, legata da una relazione affettiva con la madre biologica, ha condiviso il progetto di genitorialità sostenendo la compagna nel ricorso alle pratiche di P.M.A. effettuate all’estero.

Come è noto, la disciplina normativa italiana (ovvero la L. n. 40/2004) non consente alle coppie omosessuali di ricorrere alle tecniche di P.M.A. eterologa, in quanto tale possibilità è riservata solamente alle coppie eterosessuali. Prescindendo, tuttavia, dai limiti per ricorrere alle tecniche di P.M.A., quello di cui qui si discute è lo status giuridico dei figli nati da una coppia di due donne che abbia fatto ricorso a tali pratiche all’estero.

Va però precisato che il problema si pone solamente laddove il figlio sia nato in Italia, poiché laddove la nascita avvenga in uno Stato estero che ammette il ricorso alla fecondazione eterologa, la giurisprudenza ha ormai riconosciuto la possibilità di trascrivere nei registri degli atti dello stato civile italiani gli atti di nascita formati all’estero recando l’indicazione sia della madre biologica sia di quella intenzionale (Cass. sentt. 19599/2016, 14878/2017, 23319/2021, 32527/2023).

Norme che si assumono incostituzionali

Le norme poste al vaglio della Corte dal Tribunale di Lucca sono gli art. 8 e 9 della L. n. 40/2004 e l’art. 250 c.c.

Tenuto conto della ritenuta impraticabilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata di tali norme e dei persistenti limiti dello strumento dell’adozione in casi particolari, per il Tribunale di Lucca è necessario vagliare la compatibilità costituzionale di tali norme, nonché dell’art. 250 c.c.  nella misura in cui impediscono al nato nell’ambito di un progetto di P.M.A. praticata da una coppia di donne l’attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla c.d. madre intenzionale che abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa e comunque laddove impongono la cancellazione dall’atto di nascita del riconoscimento compiuto dalla madre intenzionale.

Parametri di costituzionalità che si assumono violati

Il quadro normativo e giurisprudenziale ricostruito dal giudice rimettente determina una lesione dei diritti tutelati dagli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, all’art. 24 della Carta di Nizza e agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, e 18 della Convenzione dei diritti del fanciullo e agli artt. 1 e 6 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo

In particolare, l’inapplicabilità al caso di specie degli artt. 8 e 9 L. 40/2004 e dell’art. 250 c.c. determina la violazione del diritto del minore all’inserimento e alla stabile permanenza nel proprio nucleo familiare, inteso come formazione sociale tutelata dall’art. 2 Cost.

Con riferimento all’art. 3 co. 1 Cost., si evidenzia come il figlio nato da un percorso di P.M.A. intrapreso da una coppia di due donne venga discriminato sulla base delle caratteristiche della relazione tra i genitori; consentire il permanere di tale discriminazione, secondo i giudici, significherebbe legittimare una nuova categoria di nati non riconoscibili.

La violazione dei principi di cui all’art. 3 sussiste anche con riferimento al diritto alla bigenitorialità, ossia al diritto di ogni nato da P.M.A. ad avere due persone che si assumono la responsabilità di provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione.

Per quanto riguarda l’art. 30 Cost., invece, questo risulterebbe violato sia in riferimento al co. 1 che al co. 3 che richiede che sia assicurata anche a nati da pratiche di fecondazione eterologa, cui hanno fatto ricorso due donne legate sentimentalmente, ogni tutela giuridica e sociale, che a sua volta passa attraverso il rinascimento dello status di figli della coppia che ha espresso il consenso a tali pratiche e ciò al fine di assicurare il diritto all’identità personale.

Il monito della Corte Costituzionale

Il collegio rimettente è consapevole che il Tribunale di Padova, con ordinanza n. 79 del 9/12/2019 ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale.

Tuttavia la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 32/2021 ha dichiarato la questione inammissibile, per il rispetto dovuto alla prioritaria valutazione del legislatore circa la congruità dei mezzi adatti a raggiungere un fine costituzionalmente necessario. La Corte in tale sede, comunque, già auspicava ad una «disciplina della materia che, in maniera organica, individui le modalità più congrue di riconoscimento dei legami affettivi stabili del minore, nato da P.M.A praticata da coppie dello stesso sesso, nei confronti anche della madre intenzionale».

 

Il testo dell’ordinanza è disponile nel box download.

 Sul punto:

Vittoria Da Ros
Pubblicato il: Venerdì, 24 Maggio 2024 - Ultima modifica: Mercoledì, 18 Settembre 2024
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