Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso promosso dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) ed Emergency ONG Onlus contro la Regione Lombardia, avente ad oggetto l’accertamento del diritto dei cittadini disoccupati di godere del regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Tribunale di Milano – ord. 23 gennaio 2023: regime di esenzione per le spese sanitarie garantito ai disoccupati che non abbiano un precedente rapporto di lavoro
23 gennaio 2023
Vista la decisione della Regione Lombardia di escludere dal regime di esenzione i soggetti residenti disoccupati che non possano vantare un precedente rapporto lavorativo, le ricorrenti domandano al Tribunale di accertare che la norma è illegittima e che attua una disparità di trattamento nei confronti dei cittadini stranieri richiedenti asilo, non in grado di attestare una precedente occupazione in Italia.
Il Tribunale ricorda che l’art. 34, lett. e) del d.lgs. n. 150/2011 ha abrogato la tradizionale distinzione presente nell’ordinamento italiano tra “disoccupati” (soggetti non occupati che hanno precedentemente avuto un rapporto di lavoro) e “inoccupati” (soggetti non occupati che non hanno mai avuto un rapporto lavorativo). Ad oggi infatti esiste un’unica definizione di “disoccupato” (art. 19 del d.lgs. n. 150/2015), nella quale confluiscono indistintamente coloro che ai sensi della precedente legislazione erano “disoccupati” ovvero “inoccupati”. Richiamando l’orientamento interpretativo già espresso dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Appello di Milano, il Tribunale riafferma la portata generale di tale disposizione, la quale, pur essendo contenuta in un decreto in tema di servizio per il lavoro e le politiche attive, estende i suoi effetti anche nell’ambito della legislazione relativa alle esenzioni, riunendo in un’unica categoria tutti i soggetti che sono privi di un’occupazione e che per questo motivo hanno diritto all’esenzione.
Sebbene la Regione abbia tenuto un comportamento all’apparenza neutrale, il Tribunale stabilisce che la disciplina regionale, così come delineata, è contra legem e discriminatoria, poiché determina uno svantaggio eccessivo nei confronti dei cittadini stranieri richiedenti asilo.
Per questi motivi il Tribunale di Milano accoglie il ricorso, imponendo alla Regione Lombardia di modificare la normativa vigente, al fine di garantire l’accesso al regime di esenzione alla spesa sanitaria a tutti i residenti disoccupati, secondo quanto disposto dall’art. 19 del d.lgs. 150/2015.
Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.