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Tribunale di Milano - ord. 4 marzo 2015: questione di legittimità del divieto di accesso alla procreazione medicalmente assistita delle coppie fertili portatrici di malattie genetiche
4 marzo 2015

Con ordinanza 4 marzo 2015, il Tribunale di Milano solleva questione di legittimità costituzionale della norma che vieta l'accesso alle tecniche di PMA, e alla diagnosi genetica preimpianto, alle coppie fertili portatrici di malattie geneticamente trasmissibili con gli articoli 2, 3, 32 e 117, co. 1 Cost., in riferimento agli articoli 8 e 14 CEDU.

Numero
58158/2014 R.G.
Anno
2015

Il ricorso volto a chiedere l’accesso in via d’urgenza alle tecniche di PMA era stato presentato da una coppia fertile nella quale il marito è affetto da esostosi multipla ereditaria, una patologia genetica ereditaria che rischia di trasmettersi al figlio con una probabilità del 50%.

Il Tribunale ritiene di non poter estendere in via interpretativa le condizioni di accesso alle tecniche di riproduzione assistita, vincolate dal dettato legislativo all’esistenza di una condizione di sterilità o infertilità.

Secondo la parte resistente (il Policlinico), l’astratta sussistenza del diritto sarebbe contrastata da ostacoli di ordine tecnico, legati all’indisponibilità delle strumentazioni tecniche necessarie ad eseguire la specifica analisi preimpianto richiesta dai ricorrenti.

“Osserva il Tribunale che l’art. 4 della l. 40/2004 limita il ricorso alla PMA ai soli casi di sterilità o infertilità. L’estensione del diritto in esame a casi non disciplinati dalla legge, e dunque in violazione di una norma di legge espressa, non rientra nella disponibilità delle parti. Il diritto dei ricorrenti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, pertanto, non costituisce oggetto di un diritto disponibile a fronte del quale la controparte può non contestare l’astratta sussistenza del diritto, opponendo in fatto ostacoli di ordine tecnico”.

Le eccezioni sollevate dalla controparte seguirebbero dal punto di vista logico giuridico, la risoluzione della questione di costituzionalità.

Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, circoscritto ai soli casi di sterilità o infertilità, sarebbe in contrasto con:

-        l’art. 2 cui sarebbe riconducibile il diritto, fondamentale, costituzionalmente garantito e personalissimo, della coppia all’autodeterminazione nelle scelte procreative;

-        l’art. 3 in quanto comporterebbe “la conseguenza irragionevole ed incoerente di costringere queste coppie, desiderose di avere un figlio non affetto alla grave patologia geneticamente trasmissibile, di avere una gravidanza naturale e ricorrere alla scelta dell’aborto terapeutico del feto” e in quanto realizzerebbe una “discriminazione delle coppie fertili, portatrici di malattia geneticamente trasmissibile – discriminazione del tutto ingiustificata ed irragionevole (…) – rispetto alle coppie sterili o infertili che, invece, possono ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita”;

-        l’ art. 32 poiché potrebbe costringere la donna ad un aborto terapeutico;

-        l’art. 117 comma 1, in relazione all’art. 8 (per motivi analoghi a quelli rilevati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel giudizio Costa Pavan c. Italia) e 14 (per discriminazione delle coppie fertili, portatrici di malattie geneticamente trasmissibili, rispetto alle coppie sterili o infertili) della Cedu.

Nel box download il testo dell’ordinanza (fonte: dirittocivilecontemporaneo.it).

Marta Tomasi
Pubblicato il: Mercoledì, 04 Marzo 2015 - Ultima modifica: Mercoledì, 21 Agosto 2019
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