Il giudice ha accertato il carattere discriminatorio del diniego opposto dall’azienda sanitaria locale all’iscrizione di un richiedente protezione internazionale nel Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e alla conseguente scelta del medico di base, non ritenendo necessario, a tal fine, il requisito dell'iscrizione anagrafica.
Tribunale di Napoli Nord – ordinanza 10 luglio 2019: diritto dei richiedenti asilo all’iscrizione al SSN anche in assenza di iscrizione anagrafica
10 luglio 2019
Un cittadino nigeriano, titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per richiesta di protezione internazionale, si era visto negare l’istanza d’iscrizione al SSN dall’ufficio dell’ASL competente poiché non risultava iscritto all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Si era allora rivolto al Comune di Napoli, ove l’istanza d’iscrizione all’ANPR gli era stata rigettata dal momento che, con la modifica dell’art. 4 del d. lgs. n. 142/2015 da parte della l. n. 132/2019 (legge di conversione del d. l. n. 104/2019, noto anche come Decreto sicurezza), il permesso di soggiorno per protezione internazionale non costituisce più titolo valido ai fini dell’iscrizione anagrafica.
Il ricorrente, fatta nuovamente richiesta d’iscrizione al SSN e ricevuto un secondo diniego, chiedeva al giudice di accertare che il carattere discriminatorio di tale esclusione ai sensi dell’art. 44 del Testo Unico sull’immigrazione (d. lgs. n. 286/1998).
Il Tribunale di Napoli ha ritenuto fondata la domanda, ravvisando che l’obbligo d’iscrizione al servizio sanitario nazionale è espressamente previsto all'art. 34, lett. b) del TU sull'immigrazione per «gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno…per asilo, per protezione sussidiaria», esottolineando come sia inoltre specificato che l'iscrizione debba avvenire nel comune di dimora del richiedente. Il giudice ha affermato quindi che sono sufficienti, ai fini dell’individuazione dell’ASL competente, le generalità del richiedente indicate nel permesso di soggiorno e la sua dimora effettiva, coincidente con l’indirizzo del centro d’accoglienza ospitante o desumibile dalle sue affermazioni. La residenza non è quindi requisito indefettibile poiché, come anche chiarito dal Ministero della Salute con la circolare n. 5/2000 che ha dato attuazione al TU in questione, la tutela del diritto alla salute dei richiedenti protezione internazionale è direttamente garantita dal rilascio del permesso di soggiorno e la natura dell’iscrizione al SSN è ricognitiva, e non costitutiva, del diritto all’assistenza sanitaria. Tale quadro giuridico, ha affermato il giudice, è rimasto immutato anche a seguito dell'introduzione della già richiamata legge n. 132/2019.
Per questi motivi, il giudice ha accertato il carattere discriminatorio del diniego d’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e ha dichiarato il diritto del ricorrente ad esservi iscritto. Infine, riconoscendo la mancanza di un orientamento giurisprudenziale omogeneo sulla questione, ha compensato le spese di lite tra le parti.
Il testo dell'ordinanza è disponibile a questo link e nel box download.