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Tribunale di Napoli - ord. 149/2014: questione di legittimità costituzionale legge 40/2004
3 aprile 2014

Nell’ambito di un procedimento penale a carico di alcuni medici, rinviati a giudizio per aver creato embrioni umani per fini diversi da quelli previsti dalla legge, il Tribunale di Napoli ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sugli articoli 13 e 14 della legge 40, in relazione agli artt. 117, co. 1, Cost. e 8 Cedu, nonché 2, 3 e 32 Cost.

Numero
149
Anno
2014

In punto di rilevanza, il Tribunale osserva che gli articoli impugnati prevedono quali fattispecie di reato le condotte di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e di soppressione degli embrioni, reati per i quali gli imputati sono stati rinviati a giudizio.

Il giudice a quo ritiene inoltre che non sia possibile effettuare una interpretazione costituzionalmente orientata degli articoli impugnati, a causa della formulazione delle disposizioni, che non lasciano spazio ad un’interpretazione restrittiva.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo ritiene che le disposizioni impugnate contrastino con gli artt. 3 e 32 Cost. e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, nella parte in cui non consentono, a seguito dell'accesso alla diagnosi genetica preimpianto (DGP), la selezione eugenetica degli embrioni, al fine di evitare il trasferimento nell'utero della donna dei soli embrioni affetti da gravi patologie.

Secondo il Tribunale, «l'impossibilità per il medico di realizzare la selezione eugenetica, volta a consentire trasferimento nell'utero della donna dei soli embrioni sani o portatori sani di malattie genetiche, se non incorrendo in una sanzione penale, rende innanzitutto non effettivo il diritto alla possibilità di accedere alla DGP. Si tratterebbe, infatti, di un'indagine fine a se stessa, senza possibilità di trarne vantaggi rispetto alla finalità, di cui all'art. 1, legge n. 40/2004, di 1tutela della salute dell'embrione stesso, in evidente contraddizione con gli scopi avuti di mira dalla stessa legge, ed in violazione del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost.».

La sanzione penale è inoltre considerata irragionevole, alla luce dell’interpretazione costituzionalmente orientata della legge, che si risolve nel consentire al giudice di autorizzare l’accesso alla DGP e alla conseguente selezione preimpianto degli embrioni prodotti.

Le norme della cui legittimità costituzionale si dubita appaiono, pertanto, in contrasto con l'art. 3 Cost. per violazione del principio di ragionevolezza, corollario del principio di uguaglianza. 

Quanto alla violazione dell’art. 8 Cedu, quale parametro interposto rispetto all’art. 117, co. 1, Cost., il Tribunale ritiene evidente il contrasto rispetto ai principi espressi dalla Corte di Strasburgo nel caso Costa e Pavan c. Italia.

Quanto all’art. 14, co 1 e 6, della legge n. 40/2004, la sospetta incostituzionalità della norma è « collegata al fatto che il divieto di soppressione degli embrioni soprannumerari è rimasto inalterato anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2009». Il giudice a quo ritiene che tale previsione violi gli articoli 2, 3 e 117, co. 1 Cost., in relazione all’art. 8 Cedu e chiede alla Corte la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione impugnata nella parte in cui prevede quale fattispecie di reato il divieto assoluto (senza eccezione) di soppressione degli embrioni.

Nel box download il testo dell'ordinanza.

Il caso sarà discusso nel corso dell’udienza pubblica del 6 ottobre 2015.

A questo link il dossier "Come è cambiata la legge 40".

Lucia Busatta
Pubblicato il: Giovedì, 03 Aprile 2014 - Ultima modifica: Mercoledì, 21 Agosto 2019
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