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Tribunale di Pordenone - ord. 2 luglio 2018: questione di legittimità costituzionale in materia di accesso alla PMA per una coppia di donne
2 luglio 2018

Il Tribunale di Pordenone ha sollevato un’ordinanza di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. 5 e 12 della legge 40/2004, nella parte in cui limitano l’accesso alla PMA alle sole coppie di sesso diverso, escludendo le coppie di donne.

Anno
2018

Nell’ambito di un procedimento cautelare d’urgenza (art. 700 cpc) avviato da due donne alle quali era stato negato l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dell’azienda sanitaria locale, il Tribunale di Pordenone ha sollevato una questione di legittimità costituzionale. L’oggetto della questione riguarda gli articoli 5 e 12 della legge 40/2004, nella parte in cui prevedono che l’accesso alle tecniche è riservato alle coppie di sesso diverso.

Secondo il giudice, il divieto di accesso alla pma per le coppie di donne sarebbe incontrato, in particolare con:

-          L’articolo 2 Cost., poiché tale esclusione non garantisce il diritto fondamentale alla genitorialità (consistente nell’aspirazione ad avere un figlio) dell’individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali

-          L’articolo 3 Cost., poiché escludere le coppie di donne (biologicamente compatibili con tali tecniche) costituisce una discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sulle condizioni economiche dei cittadini. Circa tale aspetto, il tribunale di Pordenone si richiama anche a quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 162/2014, che ha sancito l’incostituzionalità per irragionevolezza del divieto di procreazione cd. eterologa;

-          L’articolo 31, co.2, Cost., per il contrasto con il principio costituzionale di tutela della maternità;

-          L’articolo 32, co. 1, Cost., per violazione del diritto alla salute psico-fisica del singolo e della coppia (richiamandosi, anche in questo caso, alle motivazioni della sentenza 162/2014)

-          - L’articolo 117, co. 1, Cost., in relazione agli articoli 8 e 14 Cedu

Motivate la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, il giudice sottolinea anche l’impossibilità di procedere ad un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni impugnate a causa dell’”univoco tenore lessicale delle norme” in questione.

Il testo dell’ordinanza è disponibile nel box download (fonte: Articolo29 ).

A questo link il nostro dossier sulla Legge 40.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Lunedì, 02 Luglio 2018 - Ultima modifica: Giovedì, 27 Giugno 2019
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